Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 2389 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ieri e Marchese, su delega dell’avv. Agnello;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna n.rg. 1342 del 2009 l’ odierna appellata S. U. S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Questura di Rimini, con il quale era stata respinta la istanza volta ad ottenere il rilascio della autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "per esercitare la attività di intermediazione priva di autonomia e rischio economico relativa ad eventi sportivi in locali posti in Rimini….".

Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n.5584 del 14.6.2010, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di rigetto.

Il Ministero dell’interno, con atto di appello del 30.12.2010, ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar.

Con nota del 28.2.2011, a firma del avv. Daniela Agnello, la S. U. ha dichiarato di trovarsi in stato di liquidazione e di avere cessato definitivamente l’attività e che pertanto allo stato non ha più interesse alla decisione in ordine al ricorso giurisdizionale a suo tempo proposto ed alla sentenza appellata.

La sezione non può che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse, unitamente al ricorso proposto in primo grado ed alla relativa sentenza.

Spese ed onorari compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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