Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2401 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

La Società appellante ha impugnato il provvedimento dell’ASL 6 di Livorno di aggiudicazione della gara per lavori di adeguamento sismico del complesso ospedaliero di Portoferraio e, con motivi aggiunti, il processo verbale di consegna dei lavori in via di urgenza.

Il Tar ha respinto il gravame.

Con all’appello in esame si sostiene l’erroneità della prima sentenza, nella parte in cui ha respinto le censure di violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare, violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/06, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

In particolare, viene dedotto che la P. srl, mandante dell’ATI aggiudicataria, avrebbe prodotto una copia semplice del prescritto attestato SOA, e, quindi, doveva essere esclusa per aver violato, senza impugnarla, la prescrizione del disciplinare di gara che, a pena di esclusione, disponeva la produzione in originale o in copia autenticata di tale attestazione.

Inoltre, il Tar avrebbe errato nell’aver ritenuto valida tale documentazione ai sensi del d.p.r. n. 445/00, in quanto nessuna dichiarazione sostitutiva sarebbe stata resa dalla controinteressata, ai sensi della citata normativa.

Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per la mancata impugnativa del provvedimento con cui la Commissione aveva ammesso alla gara le ditte ritenute in possesso dei prescritti requisiti e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato nel merito.

Questo permette di prescindere dai motivi di inammissibilità sostenuti dalle controparti intimate. L’appellante ha dedotto che la P. srl avrebbe prodotto, in contrasto con quanto previsto dal bando a pena di esclusione, una copia semplice dell’attestato SOA e che, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non avendo l’amministrazione il potere di disapplicare una clausola del bando, né il giudice amministrativo di annullarla, in mancanza di una sua esplicita impugnativa.

Pertanto, in violazione di tali regole e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il Tar avrebbe erroneamente applicato il dpr n. 445/00, in materia di autocertificazione.

Il motivo non è fondato, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto rispettata la legge speciale del bando, perché la copia dell’attestato SOA, firmata dal legale rappresentante della P. srle con allegata la copia del documento di identità firmata dallo stesso, deve ritenersi, a tutti gli effetti, una copia autenticata, ai sensi delle disposizioni del d.p.r. n. 445/00.

Inoltre, nel Mod. A, predisposto dall’amministrazione e avente ad oggetto "domanda di partecipazione e dichiarazione unica" si fa espresso agli artt. 46, 47 e 76 del cit. dpr n. 445/00, ritenendo pertanto valida l’applicazione di tale normativa ai fatti, stati e qualità nella stessa dichiarati.

In particolare, al punto 16, relativo alla dichiarazione del possesso dei requisiti del bando, si fa riferimento alla "attestazione SOA (allegata alla documentazione di gara) relativa alle seguenti categorie e classifiche: OS 18".

Tale dichiarazione, redatta secondo le disposizioni della stazione appaltante, risulta immediatamente riferibile alla attestazione di cui si controverte, che, pertanto, deve ritenersi conforme alla previsione del disciplinare di gara ed idonea a garantire, sulla base delle modalità di autenticazione adottate, l’autenticità della copia e la sua conformità alle prescrizioni del bando.

Infine, va anche rilevato che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’autenticazione in base alla citata normativa è applicabile anche alle certificazioni di qualità, in quanto gli organismi che la rilasciano, sebbene di natura privata, emettono attestazioni aventi contenuto vincolato e di rilievo pubblicistico (C.S. n. 121/07).

In conclusione, l’appello va respinto., con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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