Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 20-04-2011, n. 15682 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Catania, confermando la decisione 10.3.2009 resa dal Tribunale di Ragusa a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto, siccome colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 6 perchè sorpreso, in (OMISSIS), alla guida di un autoveicolo pur essendogli stata revocata la patente di guida con il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del 2.11.2001 del Prefetto di Ragusa.

La difesa dell’imputato richiede l’annullamento del provvedimento sostenendo lo imputato ha commesso il fatto nella convinzione che la guida di autoveicoli in assenza della patente comportasse una mera sanzione amministrativa attesa la depenalizzazione dell’illecito ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 19.

Sostiene ancora la difesa che l’illecito costituito dalla guida di un veicolo da parte di chi non sia in possesso del documento abilitativo, nel periodo 1999-2007 ha avuto semplice carattere amministrativo e che solo per effetto della introduzione dell’art. 116 C.d.S., comma 13 di cui al D.L. n. 117 del 2007, il fatto è nuovamente punito con sanzione penale; la difesa conclude quindi che per effetto delle continue modificazioni normative, l’imputato debba essere assolto per carenza dell’elemento psicologico avendo agito sulla base di un errore scusabile ex art. 5 c.p..

La motivazione della sentenza impugnata è corretta sotto il profilo giuridico e, nel merito, non è sindacabile.

Il provvedimento di revoca della patente di guida è effetto dell’applicazione dell’art. 120 C.d.S., comma 2. La norma è applicabile nel caso di specie, perchè il provvedimento è stato assunto dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito della attuazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale imposta al D.; nel momento in cui è la Polizia Giudiziaria ha accertato il fatto illecito, il provvedimento della "sorveglianza speciale" non risultava essere stata revocata, con la conseguenza che il fatto contestato al D. integra una violazione delle regole imposte con il provvedimento applicativo della "sorveglianza speciale", con susseguente violazione della L. n. 575 del 1965, art. 6.

La difesa, ricorrendo in questa sede non ha indicato ulteriori a diversi argomenti che costituiscano valida confutazione a quanto correttamente affermato dalla Corte d’Appello.

Di qui consegue il carattere di genericità del ricorso posto che l’aspecificità è da ascriversi anche nella ipotesi in cui il motivo dedotto sia eccentrico rispetto all’apparato argomentativo del provvedimento impugnato.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, ex art. 616 c.p.p. a favore della Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità della doglianza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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