Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 20-04-2011, n. 15681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.A., R.V., personalmente ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 26.5.2010 con la quale la sezione minorenni della Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione 12.3.2009 del Tribunale di Salerno che li ha condannati alla pena di mesi dieci di reclusione e 400,00 Euro di multa, riconosciute la diminuente per la minore età e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestata aggravante, siccome responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 2, n. 1, perchè in concorso e riuniti fra loro, dopo avere tentato di sottrarre alla proprietaria F.F., l’autovettura Alfa Romeo 166 tg. (OMISSIS), colpivano la F. intervenuta per impedire la sottrazione, con la portiera del veicolo, facendola rovinare a terra, al fine di assicurarsi il possesso della vettura e di procurarsi l’impunità. La sottrazione dell’auto non si verificava per il fortuito spegnimento del motore che impediva ai due prevenuti di portare a termine l’azione delittuosa, (fatto commesso in (OMISSIS)).

Entrambi gli imputati, richiedono l’annullamento della sentenza denunciando, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell’art. 62 bis c.p., perchè il giudice del merito, nel giudizio di bilanciamento, non avrebbe effettuato una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti e/o ricavabili dagli atti processuali, formulando una motivazione di puro stile.

Premesso che con la decisione di primo grado ad entrambi gli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante, vi è da osservare che in relazione alla richiesta di riduzione della pena al minimo edittale (che presuppone una diversa valutazione comparativa delle circostanze), la Corte territoriale ha affermato "la pena infinta si ritiene adeguata secondo i canoni dell’art. 133 c.p. e irriducibile, in quanto determinata in misura certamente non censurabile per eccesso di severità in considerazione delle descritte modalità del fatto".

Dalla motivazione della sentenza si evince quindi che la Corte territoriale ha ritenuto la pena (invero assai contenuta in relazione alla natura del delitto) adeguata alla luce della gravità del fatto definito "allarmante", potendo avere gravi conseguenze per la incolumità della parte offesa.

Dalla suddetta motivazione si evince pertanto che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio relazionandolo al parametro della gravità del fatto, secondo la previsione contenuta nell’art. 133 c.p.p.. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti la motivazione appare adeguata perchè il giudice del merito si è attenuto a principi già affermati in sede di legittimità: "il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di valutare le concesse attenuanti equivalenti o prevalenti alle contestate circostanze aggravanti, deve far riferimento a quello fra gli elementi di cui all’art. 133 c.p. al quale abbia ritenuto di attribuire maggiore rilevanza ai fini della decisione adottata, deve pertanto ritenersi corretta la sentenza che, attenendosi a tale criterio, abbia escluso che le attenuanti generiche applicate potessero essere considerate prevalenti per la oggettiva gravità dei fatti ascritti all’imputo" (Cass. 27.6.1990, Sorrentino; nello stesso senso: Cass. pen., sez. 1, 29.9.1995 Avino).

Sotto il profilo della adeguatezza della motivazione appare evidente che la Corte territoriale ha assolto al proprio compito; il conseguente giudizio di apprezzamento concreto delle circostanze fra loro comparate è giudizio esclusivamente di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità non solo caso in la valutazione si fondi su motivi manifestamente illogici (Cass., sez. 3, 22.4.2004, Ronzoni).

Nel caso in esame i ricorrenti, inoltre non hanno dedotto in modo specifico e puntuale ragioni di manifesta illogicità della decisione della Corte territoriale, nè altresì hanno indicato in modo preciso e puntuale specifiche circostanza di fatto che, segnalate al giudice del merito, non siano dallo stesso state prese in considerazione.

Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. La minore età degli imputati esime questa Corte dalla valutazione delle condizioni di cui all’art. 616 c.p.p. e dalla pronuncia in merito alle spese del giudizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 si dispone che il Cancelliere annoti il divieto di diffusione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti minorenni.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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