Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2398 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza C.S. n. 1794/11, relativa ad altro ricorso discusso alla stessa udienza, è stato respinto l’appello proposto avverso il provvedimento del 12/8/97, di diniego al mantenimento di una tettoia, costruita dal ricorrente nel comune di Arco.

Con l’appello in esame lo stesso ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del TRGA di Trento che ha respinto il gravame proposto avverso il diniego di condono edilizio, n. 30692 del 12/11/97 avente ad oggetto la trasformazione di tale tettoia in fabbricato residenziale.

Avverso quest’ultimo diniego, motivato sul fatto che l’abuso sarebbe stato realizzato in data successiva alla scadenza del 31/12/93, previsto dalla L. n. 724/94 quale termine ultimo per la sanatoria di immobili abusivi, si sostengono i seguenti motivi di appello:

violazione ed erronea applicazione della L. n. 724/94 (art. 39), anche in relazione alla L. n. 47/85 (art. 37) e carenza di potere in quanto, sull’istanza di condono del ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso;

erroneità dei presupposti, travisamento della realtà, motivazione contraddittoria, perplessa ed insufficiente, difetto di istruttoria ed eccesso di potere in quanto, dalla documentazione versata in atti, sarebbe desumibile che l’abuso è stato realizzato in data anteriore al 31/12/93;

violazione del procedimento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di adeguatezza dell’azione amministrativa, per la mancata valutazione di un documento da parte del giudice di primo grado.

Il comune di Arco, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

I motivi di appello devono ritenersi infondati.

Con la prima censura si sostiene che sulla domanda di condono sarebbe intervenuto il silenzio assenso.

Il motivo è infondato.

Il silenzio assenso non decorre quando la domanda risulti carente di documentazione come nella fattispecie in cui era stata disposta la sospensione della procedura a seguito della denuncia di un custode forestale che aveva segnalato l’esecuzione di tali opere successivamente alla data di scadenza prevista dalla normativa (e cioè, nell’inverno 199495), mancando, quindi, la prova in ordine alla esecuzione dei lavori nei termini di legge.

Nè rileva l’asserzione che le relative comunicazioni del comune non sarebbero state ricevute dal ricorrente, trattandosi di censure inammissibili in quanto proposte, per la prima volta, in sede di appello.

Pertanto, il silenzioassenso non può essere invocato dal ricorrente, essendo state riscontrate nella domanda di sanatoria omissioni e inesattezze in ordine alla data di commissione dell’abuso tali da trarre in inganno il comune sugli elementi essenziali dell’abuso stesso.

Non sussistono i vizi di contraddittorietà della motivazione e di travisamento della realtà posto che, nell’atto impugnato, vengono analiticamente e logicamente contestati tutti gli elementi di fatto addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda, per cui il provvedimento deve ritenersi immune da vizi.

Ciò vale rispetto alla dichiarazione dell’architetto Paolo Todeschini del 10/6/91, che sono chiaramente riferibili ad una diversa attività edilizia attinente alla originaria tettoia oggetto di altro gravame; analogamente nessun rilievo può attribuirsi al nullaosta dell’Ispettorato forestale di Riva del Garda del 28/6/93, che risulta relativo al muro di contenimento.

Non assumono valore dirimente la ricevuta fiscale n. 37 del 6/6/93 e gli scontrini fiscali del 12/5/92 e del 17/5/93, per i motivi richiamati nel provvedimento.

Non può darsi valore alle dichiarazioni sostitutive di notorietà, che non forniscono alcuna prova circa la tempistica di esecuzione dei lavori e sono in contraddizione con le dichiarazioni del custode forestale, agente di polizia giudiziaria che, senza possibilità di equivoco, ha collocato l’abuso in data successiva al 31/12/93.

Non può assumere, infine, alcune rilievo qualificato, la dichiarazione dell’idraulico Bombardelli del 28/8/2007, che deve ritenersi analoga, nel suo contenuto, alle dichiarazioni sostitutive di notorietà che il collegio non ha ritenuto rilevanti.

In conclusione, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi, in relazione agli atti di causa, per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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