Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2397 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla società ADM ascensori s.r.l. avverso il provvedimento di decadenza, per collegamento sostanziale tra l’appellante ed altre società, nell’ambito della gara per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli ascensori degli immobili del Comune di Milano per il triennio 20052007. In particolare, l’amministrazione aveva tratto elementi di collegamento sostanziale tra la A. ascensori s.r.l. (aggiudicataria del lotto n. 8 e dichiarata decaduta) la M. Ascensori (aggiudicataria del lotto n. 6 e dichiarata decaduta) ed il C.S.A. consorzio servizi ascensori s.c.a.r.l.(non risultato aggiudicatario di alcun lotto, ma collocatosi comunque in graduatoria), dall’esito delle indagini della Polizia Municipale dalle quali erano emersi svariati elementi di collegamento, come analiticamente specificati alle pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado.

Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di collegamento sostanziale, ha ritenuto legittimo l’operato del Comune, considerando che: a) le clausole del bando di gara e del disciplinare avevano preventivamente definito il criterio di configurabilità del collegamento tra offerte, assumendo che esso sussiste, oltre che nelle ipotesi tipizzate nell’art. 2359 c.c., in presenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio la comunanza con le altre imprese concorrenti del legale rappresentante /titolare /amministratore/ soci /procuratore, con potere di rappresentanza, o comunque in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre imprese concorrenti, o in presenza di accordi fra i partecipanti; b) che i rapporti di partecipazione societaria sopra indicati con relativi intrecci familiari fra soci e cariche sociali, fossero idonei a configurare l’esistenza di un collegamento sostanziale con le società M. spa e CSA scarl.

Avverso la decisione del TAR Milano, ha proposto appello la A. srl, riproponendo le censure già articolate nel ricorso introduttivo, finalizzate a dimostrare l’insussistenza di alcuna ipotesi di collegamento ex art. 2359 c.c., o di elementi idonei a dimostrare concretamente una preventiva concertazione delle offerte formulate e deducendo altresì l’erroneità della sentenza di primo grado.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La questione oggetto di gravame ed i motivi di appello proposti sono analoghi a quelli contenuti in un altro ricorso proposto dalla M. spa e avente ad oggetto l’esclusione dalla medesima gara di tale società per il collegamento con le altre due società sopra richiamate, tra cui la ricorrente.

Il Tar ha respinto questo gravame ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5578/09, ha confermato la reiezione avendo ritenuto, con ampia e articolata motivazione, la sussistenza di una situazione di collegamento tra la ADM srl, la M. spa e il CSA scarl,, in conseguenza dell’esistenza di legami familiari, sovrapposizione di cariche sociali ed intrecci gestionali, tali da configurare un unico centro decisionale, in palese contrasto con le disposizioni del bando.

Tale collegamento fra le tre società risulta, quindi, già accertato con sentenza definitiva.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 120 co. 10 e 74 c.p.a., il presente appello deve, di conseguenza, ritenersi manifestamente infondato e la sua reiezione può essere motivata con riferimento alle motivazioni di cui alla cit. sentenza C.S. n. 5708/09, che si intendono qui richiamate.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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