Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 20-04-2011, n. 15678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 8.2.2010 la Corte di appello di Bari sez. minori confermava la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bari 27.1.2005 di condanna del P.M. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa per rapina di un orologio e di un motorino ai danni del sig. L..

Due persone a bordo di un ciclomotore avvicinavano i sigg.ri L. e Z. passeggero della vespa di proprietà del primo al momento della rapina. Si impossessavano del veicolo e di un orologio, di un bracciale e del denaro dello Z..

La Corte territoriale ricordava che il ciclomotore a bordo del quale i rapinatori avevano avvicinato le due parti risultava intestato al padre dell’imputato; lo Z. riusciva ad annotarne la targa ed il padre dell’imputato riferiva che il mezzo era nella disponibilità del figlio. Il P. veniva riconosciuto in udienza dallo Z. che ha riferito di poterlo riconoscere perchè lo stesso gli aveva sottratto l’orologio ed altri beni bloccandogli il braccio.

Il P. veniva sorpreso dai CC a bordo del ciclomotore provento della rapina.

Ricorre l’imputato che allega la inutilizzabilità delle dichiarazioni del M.llo Pi. secondo cui l’imputato avrebbe avuto la disponibilità del ciclomotore a bordo del quale i due rapinatori avrebbero agganciato le vittime, stante la violazione dell’art. 194 c.p.p., comma 4.

Con il secondo motivo si rileva che il riconoscimento da parte dello Z. non era certo anche in quanto non basato su una descrizione dell’autore del fatto e della sua oggettiva somiglianza con l’imputato. Lo Z. poi nell’immediatezza del fatto non aveva mai parlato della sottrazione dell’orologio ed aveva affermato di non poter riconoscere gli autori in quanto a volto travisato.

Il fatto che l’imputato sia stato sorpreso a bordo del ciclomotore sottratto al L. non prova la partecipazione alla rapina stante lo iato temporale intercorso tra i due fatti.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo le dichiarazioni del padre dell’imputato non sono state verbalizzate e pertanto il richiamato divieto non opera.

Peraltro sussistono numerosi elementi e gravi a carico del ricorrente anche volendosi prescindere da tali dichiarazioni.

Circa il secondo motivo l’imputato è stato riconosciuto in udienza dallo Z. che ha spiegato di aver visto il rapinatore di fronte mente gli sottraeva l’orologio. Non sussistono motivo per dubitare di tale riconoscimento nè sono indicate ragioni di sorta che renderebbero non credibili tali dichiarazioni; peraltro il ricorrente fu fermato addirittura alla guida del motociclo sottratto nella rapina e il ciclomotore a bordo del quale i due rapinatori avvicinarono le parti offese è intestato al padre dell’imputato. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di natura fattuale già esaminate dai giudici di merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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