Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 10 agosto 2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha annullato l’ordinanza del GIP in sede, emessa il 20.7.2010, che aveva applicato a L.R. la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato per concorso in tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, delitto commesso nel (OMISSIS) ai danni di un’impresa edile (la Drusal s.r.l.), preceduto dal furto di un veicolo in locazione alla predetta società, perpetrato alcuni mesi prima, e dal danneggiamento, mediante Incendio, di altri due veicoli della suddetta impresa, commesso pochi giorni prima della formulazione della richiesta estorsiva.

1.1 – Secondo le prospettazioni accusatorie – basate esclusivamente sulle dichiarazioni di un dipendente della Drusal s.r.l., S. P., "confermate dalle immagini estrapolate da riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza – quest’ultimo sarebbe stato più volte avvicinato, presso un cantiere dell’impresa, da tale So.

C.G., il quale, dopo aver rivelato di essere stato inviato da colui che, pochi giorni prima, aveva fatto incendiare i due veicoli, aveva avanzato richieste di pagamento di somme (una tantum e mensili), esplicitamente minacciando, in caso di rifiuto, di far chiudere il cantiere, attraverso il danneggiamento di ulteriori beni dell’impresa.

1.1.1 – In particolare, grave elemento indiziante a carico del L. veniva ritenuto, dagli inquirenti, la circostanza che, in occasione di una delle molte visite al cantiere della Drusal, e segnatamente in quella avvenuta il (OMISSIS), il So. si era presentato in compagnia di un giovane, poi identificato nell’indagato, innanzi al quale aveva rinnovato le richieste estorsive.

2. – Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al GIP, ha escluso che la condotta dell’Indagato, descritta dallo stesso destinatario delle richieste estorsive come assolutamente passiva, avesse in sè gli elementi minimi per essere configurata quale concorso morale o materiale, richiamando, a tal fine, copiosa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale" (in termini ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12089 del 11/10/2000, dep. 23/11/2000, imp. Moffa, Rv. 217347), e valorizzando, in fatto, l’unicità ed occasionalità dell’intervento del L., rimarcando in proposito, che dopo l’episodio del (OMISSIS) – all’esito del quale l’indagato, in effetti, aveva acquisito indiscutibilmente piena consapevolezza delle finalità illecite della visita del So. presso il cantiere, costui si era astenuto dall’intervenire nella vicenda.

3. – Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendone l’Illegittimità per violazione della legge penale, laddove affermava che la mera presenza dell’Indagato ai fatti, e cioè al colloquio tra il coindagato So. e lo S. (indicato in ricorso come persona offesa) non costituirebbe elemento indicativo della consapevolezza da parte del L. dell’intento estorsivo nè potrebbe configurarsi come concorso, neppure morale, nell’estorsione tentata. Dissentendo dalle argomentazioni svolte dal Tribunale, il PM ricorrente, anche attraverso il richiamo ad una pronuncia di questa Corte (la sentenza della Sez. 2, n. 40240 dell’8 ottobre 2008, dep. il 29 ottobre 2008, imp. Bash Hysa) afferma cje la presenza dell’indagato accanto all’estorsore, "in quella particolare circostanza, e cioè in un cantiere di lavoro, nel momento in cui veniva fatta una richiesta estorsiva tipica estrinsecazione del metodo mafioso", non poteva ritenersi occasionale o casuale, avulsa dalla condotta e dalla presenza del So., trattandosi "di elementi che segnalano, secondo ciò che di regola accade, la piena consapevolezza, non solo della condotta illecita del compagno, ma anche della sua preventiva programmazione, oltre che della sua condivisione, ponendosi altresì come elemento di rinforzo materiale … e morale… alla condotta del concorrente".
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati. Ed invero il giudice di merito ha dato conto, con motivazione logica e pienamente aderente alle risultanze investigative, e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali, almeno allo stato, doveva escludersi che il L. avesse concorso con il So., nel tentativo di estorsione contestato, indicando analiticamente gli argomenti rilevanti a tal fine – concisamente illustrati nel paragrafo 2^ dell’esposizione in fatto – tutti significativamente convergenti, in concreto, nell’evidenziare la insussistenza di un quadro indiziario, grave, coerente e lineare, idoneo quindi a fondare l’applicazione di una misura cautelare, e rispetto al quale le argomentazioni sviluppate in ricorso per denunciare una violazione della legge penale, nella misura in cui non confutano il dato fattuale della partecipazione del L. ad uno solo dei plurimi incontri avuti dal concorrente So. con il dipendente della Drusal s.r.l. e quello della "mera passività" della condotta serbata dallo stesso nell’occasione, non superano la soglia della asserzioni meramente congetturali, della sollecitazione a compiere una "rilettura" in senso più sfavorevole all’indagato del materiale indiziario evidentemente non consentita nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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