Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2391 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F. J. ha impugnato davanti al Tar per il Piemonte la determinazione n. 58 del 29 maggio 2007, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Chiomonte ha disposto l’occupazione anticipata di alcuni terreni di sua proprietà e la deliberazione della Giunta comunale dello stesso comune di Chiomonte n. 39/07 del 29 maggio 2007, con la quale l’amministrazione ha riapprovato il progetto definitivo per la realizzazione "dell’impianto seggioviario biposto ad ammorsamento fisso FraisSauzea", nonché la determinazione del Dirigente del Settore Trasporti della Regione Piemonte n. 211 del 28 maggio 2007, ad oggetto: "XX Giochi Olimpici Torino 2006. Opere connesse – Progetto definitivo: "Seggiovia biposto ad attacchi fissi Frais – Sauzea".

Con sentenza n. 254/08 il Tar ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

Con autonomi ricorsi la Regione Piemonte e il comune di Chiomonte hanno appellato dapprima il dispositivo e poi le motivazioni della predetta sentenza per le ragioni che saranno di seguito esaminate.

F. J. si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi e proponendo ricorsi in appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese disposta dal Tar.

Con ordinanza n. 6186/08 questa Sezione ha riunito i ricorsi e ha disposto l’acquisizione dei seguenti documenti, incaricando per l’adempimento il capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale piemontese:

a) copia autentica dello studio di fattibilità menzionato in corrispondenza della riga, contrassegnata dal numero 22 "Interventi a sostegno centri sciistici minori" e dalla localizzazione "Chiomonte Fraz. Pian del Frais", della tabella allegata alla delibera della Giunta regionale piemontese del 25 giugno 2002, n. 16429, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 29 del 18 luglio 2002;

b) copia autentica dell’atto denominato "Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03", menzionato nella riga, contrassegnata dal numero 22 "Interventi a sostegno centri sciistici minori" e dalla localizzazione "Chiomonte Fraz. Pian del Frais", della tabella allegata alla delibera della Giunta regionale piemontese del 12 maggio 2003, n. 639339, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 21 del 22 maggio 2003;

c) copia della delibera della Giunta regionale piemontese del 7 aprile 2003, n. 788984.

Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di F. J., proprietario di alcuni terreni nel comune di Chiomonte, di alcuni atti relativi all’occupazione dei terreni e all’approvazione di un progetto per la realizzazione di una seggiovia, connesso con le opere inerenti i XX giochi olimpici "Torino 2006".

In primo luogo, si rileva l’infondatezza del motivo di appello proposto dal comune di Chiomonte, secondo cui il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché volto a sindacare scelte discrezionali dell’amministrazione.

E’ agevole replicare come ogni scelta discrezionale delle p.a. sia sindacabile davanti al giudice amministrativo per vizi di legittimità e come ormai non esistano vuoti di tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, se non con riferimento a poteri di merito, riservati all’autorità amministrativa ad eccezione delle ipotesi di giurisdizione estesa al merito (nel caso di specie, non sono state comunque sindacate scelte di merito).

3. Con riguardo all’occupazione di urgenza il giudice di primo grado ha ritenuto che la determinazione comunale impugnata n. 58 del 29.5.2007, che ha disposto appunto l’occupazione d’urgenza, non è motivata e non è supportata da un’adeguata istruttoria in ordine alla particolare natura delle opere da realizzare in relazione alla procedura d’urgenza adottata ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Il motivo con cui il comune contesta tale statuizione è fondato.

Il Collegio ritiene, infatti, di non doversi discostare da un proprio precedente, reso proprio con riferimento ad impianti sciistici realizzati nello stesso comune in occasione delle olimpiadi invernali di Torino.

Questa Sezione ha ritenuto che l’attività espropriativa in questione, in quanto regolamentata da una legge speciale ( legge 9 ottobre 2000, n. 285), è sottoposta ad una serie di particolari accelerazioni per dar corso alle opere stesse, che consentono di omettere la procedura prevista normalmente per l’occupazione d’urgenza (Cons. Stato, V, n. 264/08, con cui è stata riformata proprio la sentenza del Tar richiamata a fondamento della decisione qui impugnata)

Peraltro, le ragioni di urgenza erano sussistenti con riguardo al fattore climatico e alla necessità di ultimare l’impianto prima dell’inizio della stagione invernale.

Deve, quindi, ritenersi che gli atti inerenti l’occupazione di urgenza dei terreni siano esenti dai vizi lamentati dal ricorrente di primo grado, tenuto anche conto che la questione della dichiarazione di connessione delle opere con le olimpiadi di Torino attiene ai soli profili esaminati nel punto seguente e non coinvolge anche l’occupazione di urgenza.

4. Il Tar ha anche accolto la censura con cui veniva contestata l’approvazione del progetto relativo alla seggiovia Frais – Sauzea, perché non rientrante tra le opere connesse ai Giochi Olimpici 2006.

Entrambi gli appellanti contestano tale statuizione e sostengono che anche tale seggiovia rientrava tra le opere connesse con i giochi olimpici.

I motivi di appello sono privi di fondamento.

L’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000 n. 285 ha previsto che, oltre alle opere necessarie allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali per il 2006, possono essere eseguite altre opere, che devono essere dichiarate "connesse"; la valutazione di connessione delle opere deve essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte e previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.

L’art. 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico, onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l’uso postolimpico.

Non è, quindi, in contestazione la possibilità di eseguire una opera connessa anche dopo lo svolgimento delle olimpiadi, ma la controversia attiene alla verifica dell’effettiva individuazione della seggiovia in questione quale opera connessa.

Il D.P.C.M. in data 16 gennaio 2004, all’allegato 2, in coerenza con i presupposti atti regionali, ha inserito tra le opere connesse la cabinovia Chiomonte Frais e la sostituzione di sciovia con seggiovia (n. 22), oltre all’innevamento delle piste e alla loro messa in sicurezza (n. 23).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente di primo grado, le opere indicate nell’allegato al n. 22 sono due: un impianto c.d. di arroccamento che collega il comune con la località Frais (cabinovia poi sostituita con seggiovia) e altra seggiovia a monte.

Tuttavia, le risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione hanno dimostrato che lo studio di fattibilità menzionato in corrispondenza della riga, contrassegnata dal numero 22, non era inerente la seggiovia in località "Frais – Sauzea" (oggetto del giudizio), ma altra seggiovia denominata "Frais – Pian Mesdì" (v. lettera di risposta della regione Piemonte del 5 marzo 2009 con i relativi allegati).

La delibera di giunta comunale n. 57/03 effettivamente individua come opera da realizzare la seggiovia "Frais – Sauzea", ma la valutazione circa la connessione con l’evento olimpico non è di competenza del comune e, nonostante l’istruttoria disposta dalla Sezione, le amministrazioni non sono state in grado di dimostrare che tale ultima seggiovia sia stata oggetto di dichiarazione di connessione con la procedura menzionata in precedenza.

Dal verbale n. 44 del 22 dicembre 2005 del d.d. Comitato di regia si evince solamente la presa d’atto da parte del Comitato della richiesta del comune di terminare le opere dopo l’evento olimpico e di sostituire la cabinovia con una seggiovia (si tratta dell’impianto a valle, non oggetto di causa); nulla viene statuito con riguardo all’ulteriore richiesta di impiego dei fondi per altra seggiovia, peraltro non individuata con precisione nel verbale.

Anche l’impugnata determinazione n. 211/2007 del dirigente della Direzione trasporti della regione Piemonte si fonda sull’erroneo presupposto del già avvenuto inserimento del progetto in questione tra le opere connesse ai giochi olimpici, dando per scontato che la riga 22 dei richiamati elenchi riguardi la seggiovia Frais – Sauzea, ma così non è.

Infine, si rileva che il mero riferimento alla sostituzione delle sciovie preesistenti non è idoneo a individuare la seggiovia "Frais – Sauzea", sia perché si tratta di sciovie da tempo dimesse, sia perché il riferimento va ricondotto in via generale alla zona a monte dell’impianto di arroccamento, dove appunto vi è anche l’altra seggiovia oggetto del richiamato studio di fattibilità (che secondo quanto affermato dall’appellato, e non contestato dalle controparti, anche era in precedenza una sciovia).

In sostanza, la poca chiarezza nell’individuazione delle opere da eseguire non poteva condurre alla realizzazione come opere connesse alle olimpiadi (intesa anche come ammodernamento) di due seggiovie a monte e dagli atti richiamati la seggiovia a monte, dichiarata opera connessa, resta individuata dallo studio di fattibilità prodotto in appello dalla regione.

Deve, quindi, ritenersi che gli atti impugnati relativi all’approvazione del progetto della seggiovia "Frais – Sauzea" siano viziati sotto il profilo dell’assenza di una valida dichiarazione di connessione dell’opera con le olimpiadi di Torino 2006.

5. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere in parte accolti solo con riferimento alla questione dell’occupazione di urgenza, mentre vanno respinti nel resto.

Vanno respinti anche i ricorsi in appello incidentale proposti da F. J. in relazione alla compensazione delle spese disposta dal Tar, sia perché la statuizione sulle spese del giudizio costituisce espressione di un potere latamente discrezionale del giudice di primo grado, insindacabile dal giudice di appello se non per violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa ovvero in caso, qui non ricorrente, di compensazione ictu oculi irragionevole (Consiglio Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5132), sia soprattutto perché la parziale reciproca soccombenza derivante dalla parziale riforma della sentenza del Tar integra i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte i ricorsi in appello riuniti e indicati in epigrafe e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado, annullando la deliberazione della Giunta comunale del comune di Chiomonte n. 39/07 del 29 maggio 2007, e la determinazione del Dirigente del Settore Trasporti della Regione Piemonte n. 211 del 28 maggio 2007.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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