Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2432 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con la sentenza impugnata il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla professoressa L. S. F. avverso il silenzio serbato dal Conservatorio statale di musica di Cagliari sulla diffida alla reintegrazione nella cattedra di organo e composizione organistica, inoltrata a seguito dell’annullamento della procedura valutativa e della relativa graduatoria nazionale ex lege n. 143 del 2004 ad opera della sentenza del Tar del Lazio n. 1230 del 2008;

– come ha rilevato il Tar nella sentenza oggetto dell’appello, la ricorrente, che non ha partecipato, in quanto esclusa per carenza di requisiti, alla suddetta selezione né al contenzioso sfociato nella richiamata decisione n. 1230 del 2008, (ma è inserita nella graduatoria locale di istituto), pretende in sostanza di trarre vantaggio da una decisione alla quale è estranea, a tutela di un interesse sostanziale non derivante né in alcun modo inciso dall’intervenuto annullamento della graduatoria nazionale;

– in disparte la genericità dei motivi d’appello, si deve pertanto concludere che nessun obbligo di provvedere sulla diffida proposta dalla ricorrente gravi sul Conservatorio intimato.

L’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore del controinteressato costituito, mentre possono essere compensate nei confronti delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere al controinteressato M. W. le spese del giudizio, nella misura di 1.000 (mille) euro, oltre IVA e CPA; compensa le spese nei confronti delle Amministrazioni appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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