Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15792 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – C.C. – sottoposto a misura cautelare in relazione a Imputazioni oggetto del procedimento in corso di celebrazione presso la Corte di Appello di Potenza e nei confronti del quale, ex art. 41 bis, comma 2 ord. pen. era stata disposta la sospensione di alcune regole di trattamento previste dalla L. n. 354 del 1975 – proponeva istanza alla predetta corte territoriale, chiedendo che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma dell’ordinamento penitenziario, come modificata dalla L. n. 94 del 2009, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU. 2. – La Corte potentina, investita della richiesta sollevata dal C., con ordinanza del 13 aprile 2010, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine alla stessa, essendo invece competente – per funzione e per territorio – il Tribunale di Sorveglianza di Milano, a cui disponeva trasmettersi gli atti.

3. – Il C., ritenendo tale provvedimento illegittimo e la Corte territoriale invece competente a sollevare la questione di legittimità costituzionale, "non avendo egli altri procedimenti in corso", ricorre, personalmente, avverso la declaratoria di incompetenza, ribadendo la fondatezza dell’eccezione di incostituzionalità, avuto riguardo, In particolare, alla limitazione dei colloqui con i difensori, evidenziando che i fatti oggetto di imputazione risalgono al (OMISSIS) e che la legge che ha previsto le illegittime limitazioni del trattamento è successiva a tale data.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va chiarito che seppure l’adozione delle forme di cui all’art. 127 c.p.p. per lo svolgimento del presente procedimento, deve ritenersi erronea, avendo il C. proposto ricorso contro un provvedimento "non emesso nel dibattimento", con conseguente applicabilità allo stesso della regola generale di cui all’art. 611 c.p.p., comma 1, l’adozione di tali diverse regole procedimentali, non determina, evidentemente, alcuna invalidjtà, assicurando le stesse alle parti, in effetti, quanto al contraddittorio ed atteso il rispetto del termini più lunghi garanzie ben maggiori rispetto all’ordinario procedimento in camera di consiglio.

2. – Ciò premesso in rito, passando all’esame del merito del presente giudizio, va rilevato che l’impugnazione proposta dal C. risulta inammissibile, perchè proposta contro un provvedimento non impugnabile.

2.1 – Costituisce invero, principio di diritto consolidato, che non vi è ragione di disattendere nel presente procedimento, che i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad Impugnazione ai sensi dell’art. 568 cpv. c.p.p., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p. (in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 619 dell’8/11/1995 dep. 19/01/1996, ric. P.G. in proc. Burali, Rv. 203373).

2.1 – Nè per altro potrebbe riconoscersi natura abnorme al provvedimento impugnato, ove si consideri che esso non ha contenuto decisorio e non comporta alcuna stasi del procedimento, altrimenti insuperabile.

3. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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