Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2431 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B. O. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento 12 giugno 2008 dell’ufficio scolastico provinciale di Napoli con cui si conferma l’esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al dm 75 del 2001 e si dispone l’annullamento della validità giuridica del servizio prestato, del provvedimento 19 maggio 2008 del medesimo ufficio recante risoluzione del contratto di lavoro e annullamento del servizio prestato, del provvedimento presupposto del 5 febbraio 2003 e per la declaratoria del diritto a permanere nella graduatoria permanente 30 ottobre 2001 con conseguente dichiarazione della validità giuridica del servizio prestato negli anni scolastici dal 2005 al 2008.

I) Espone l’appellante di essere stato inserito nella graduatoria, pubblicata il 30 ottobre 2001, dei collaboratori scolastici formata ai sensi del d.m. 19 aprile 2001, n. 75, che prevedeva l’iscrizione d’ufficio nelle graduatorie ad esaurimento del personale già collocato nelle graduatorie provinciali per supplenze; in conseguenza, dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2007/2008 egli è stato sempre destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato. Indetto con decreto del 20 febbraio 2008 il concorso per titoli a collaboratore scolastico, il ricorrente ha presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria permanente di prima fascia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, ma è stato escluso; con provvedimento del 19 maggio 2008, richiamando un proprio decreto del 5 febbraio 2003, mai notificato, con cui sarebbe stato depennato dalla graduatoria del 30 ottobre 2001, l’ufficio scolastico provinciale di Napoli ha disposto la risoluzione del contratto di supplenza in corso e l’annullamento della validità giuridica del servizio prestato. Con provvedimento del 12 giugno 2008 il medesimo ufficio ha decretato che il ricorrente non ha titolo ad essere inserito nella medesima graduatoria e, con provvedimento del 20 maggio 2008 il dirigente dell’istituto presso il quale egli prestava servizio ha risolto il contratto in corso.

II) Il Tar della Campania, dopo aver disposto adempimenti istruttori, che l’appellante assume solo parzialmente eseguiti dall’Amministrazione (in particolare, non sarebbe stato depositato il provvedimento del 5 febbraio 2003 recante depennamento dalla graduatoria pubblicata il 30 ottobre 2001), il ricorso è stato respinto.

La sentenza impugnata ha respinto le censure di omissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in virtù della natura vincolata del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria e, quindi, dell’art. 21 octies della medesima legge; ha considerato infondati i motivi relativi alla carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento di esclusione, che trova la propria giustificazione nell’accertamento della carenza dei requisiti per l’iscrizione nella graduatoria formata ai sensi del d.m. n. 75 del 2001, atteso l’irregolare inserimento nel sistema informatico del Ministro della pubblica amministrazione di nominativi inizialmente non compresi nelle graduatorie provinciali; ha disatteso la censura di omesso bilanciamento degli opposti interessi in gioco da parte dell’Amministrazione, con conseguente violazione del principio dell’affidamento in ragione del tempo trascorso, in ragione della natura sanzionatoria del potere esercitato e del carattere vincolato del provvedimento impugnato.

III) L’appellante oppone, innanzitutto, di essere stato inserito nella graduatoria del personale ausiliario della scuola fin dal 1987, e di essere perciò transitato di diritto, in forza dell’ordinanza ministeriale n. 59 del 1994, nelle graduatorie utili per il triennio 1994/1997. La mancata inclusione negli elenchi del 1987 è superata dal decreto del Provveditore agli studi di Napoli del 31 luglio 1997, recante rettifica e ricognizione delle pregresse graduatorie: erroneamente, perciò, la sentenza ha dato applicazione al principio di cui all’art. 21 octies legge citata e non ha valorizzato la tutela dell’affidamento. Inoltre, non è stato depositato il provvedimento con il quale si assume che fin dal 2003 il ricorrente sarebbe stato escluso dagli elenchi.

IV) La sentenza impugnata resiste alle censure svolte con l’appello.

La questione centrale sottoposta all’attenzione del Collegio attiene alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che ha depennato il ricorrente dalla graduatoria pubblicata il 30 ottobre 2001 (traendo da tale depennamento le ulteriori conseguenze) sulla base dell’accertamento della sua mancata inclusione negli elenchi del 1987: è evidente, infatti, che ove si reputi la legittimità sostanziale del provvedimento di cancellazione, le censure relative alla omissione di procedure partecipative e alla mancata ponderazione degli opposti interessi non potrebbero trovare accoglimento, poiché, come ha osservato il Tar, il provvedimento impugnato in principalità costituirebbe conseguenza necessitata e vincolata della mancanza dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 75 del 2001 ai fini dell’inclusione nella graduatoria stessa.

La vicenda di cui è causa si inserisce in un contesto di particolare delicatezza, nel quale, come attesta la documentazione versata in atti, si è svolta una indagine conoscitiva dell’Alto Commissario anticorruzione sulle procedure di nomina del personale ATA (collaboratori scolastici) presso gli istituti rientranti nella circoscrizione dell’ufficio scolastico provinciale di Napoli e sono stati effettuati accertamenti e riscontri i cui risultati hanno formato oggetto di rapporto alla Procura della Repubblica di Napoli.

Con il decreto del 12 giugno 2008, impugnato in principalità, l’ufficio scolastico provinciale di Napoli ha confermato che le persone ivi nominate, tra le quali l’appellante, non risultavano iscritte nella graduatoria formata ai sensi del d.m. n. 75 del 2001: si tratta quindi di un provvedimento ricognitivo, dal momento che i nominativi considerati non figuravano nel provvedimento originale, ma erano stati inseriti in assenza di un regolare provvedimento di rettifica o integrazione. In assenza di un tale inserimento, non assume rilevanza quanto dedotto dall’appellante in merito alla sua iscrizione nella graduatoria del personale ausiliario della scuola fin dal 1987, iscrizione che, secondo l’Amministrazione resistente, non trova alcun riscontro negli atti d’ufficio.

A fronte di tale accertamento, che costituisce il presupposto sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento oggetto principale del ricorso di primo grado, le ulteriori censure svolte con l’appello si rivelano prive di interesse: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata, ma le spese di lite possono, per giustificati motivi, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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