Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2430 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorso di primo grado è stato notificato ad almeno un soggetto utilmente collocato nella graduatoria impugnata (la signora M. S. C.), dalla quale la ricorrente è stata esclusa per superamento dell’età considerata come limite massimo dall’Amministrazione;

– in relazione all’effettivo oggetto del ricorso, attinente all’esclusione della ricorrente e solo in via consequenziale alla graduatoria permanente formata in esito al relativo procedimento, non assume rilievo la collocazione della signora S. al primo posto della graduatoria stessa (collocazione che, secondo la sentenza appellata, varrebbe ad escluderne la veste di controinteressata), dal momento che il motivo dell’esclusione non consente alcun giudizio prognostico circa la collocazione della ricorrente in caso di accoglimento del ricorso;

– l’impugnazione della graduatoria impone tuttavia l’instaurazione del giudizio nei confronti di tutti i soggetti che vi sono utilmente collocati, non apparendo, allo stato, il ricorso di primo grado manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato;

– è quindi necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, adempimento al quale dovrà provvedere, eventualmente autorizzando pubblici proclami, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, al quale la causa deve essere rimessa ai sensi dell’art. 105, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza con rinvio ai sensi dell’art. 105 comma 1 d.lgs. n. 104 del 2010 il ricorso al Tar dell’Emilia Romagna affinché sia disposta l’integrazione del contraddittorio come in motivazione specificato

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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