Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15790 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Lanciano, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da S. G. diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., l’applicazione della disciplina della continuazione tra I reati per i quali l’istante, dall’anno 2001 all’anno 2007, aveva subito "una serie di condanne" divenute irrevocabili, ravvisato il vincolo della continuazione tra i predetti reati, tutti contro il patrimonio ed "a volte commessi unitamente a reati di falso (sostituzione di persona)", rideterminava la pena complessiva in anni dieci e mesi sei di reclusione ed Euro 1460,00 di multa, che "modulava" tenendo conto "dello iato temporale tra le condotte e del conseguente disvalore sociale costituito dal mantenimento della medesima volontà criminale per un lungo periodo di tempo", considerando quale violazione più grave, in quanto sanzionata con la pena più elevata, quella di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa "applicata" con sentenza in data 8 gennaio 2004 dalla Corte di Appello di Campobasso, aumentata per la continuazione di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 160,00 di multa, per ciascuno dei reati satellite.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la S., personalmente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel ricorso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione viene censurata con riferimento alla "dosimetria della pena", evidenziando al riguardo che il giudice dell’esecuzione, nel determinare gli aumenti della pena base per ogni "reato satellite", aveva illogicamente attribuito rilevanza al "disvalore sociale costituito dal mantenimento della medesima volontà criminale per un lungo periodo di tempo", così vanificando i vantaggi rilevabili dall’applicazione dell’art. 81 c.p.. In violazione del principio del favor rei, ispiratore della norma di cui trattasi.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dalla S. è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della continuazione, è vincolato al giudicato solo per l’individuazione del reato più grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli aumenti di pena per i reati-satellite essendo soltanto tenuto, per il computo degli aumenti di pena, a non applicare una pena che superi la somma delle singole condanne (in termini, da ultimo, Sez. 1, sentenza n. 48833 del 9/12/2009 – 21/12/2009, imp. Galfano).

Orbene non denunziando la ricorrente una specifica violazione di tale principio, non superando la pena complessiva la somma delle singole condanne, ed avendo il giudice dell’esecuzione fornito adeguata e logica motivazione della propria decisione di aumentare la pena base in modo uniforme per ciascuno dei reati satellite, le censure formulate sul punto dalla ricorrente si rivelano assolutamente generiche e per ciò manifestamente infondate.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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