Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15789 Giudice dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 28 giugno 2010 il Tribunale di Ascoli Piceno, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’Interesse di D.G. S. – condannato in via definitiva da quel tribunale, con sentenza del 26 gennaio 2007 – con la quale i difensori del predetto condannato chiedevano venisse disposta la notifica del dispositivo della sentenza di condanna al proprio assistito, sostenendo che illegittimamente tale adempimento era stato omesso, in quanto il D. G., contrariamente a quanto indicato nel verbale di udienza del 30 settembre 2003, "non era mai comparso in dibattimento" e doveva considerarsi, per ciò, contumace.

1.1 – Il giudice dell’esecuzione argomentava la propria decisione, rilevando, per un verso, che il preteso errore commesso dal tribunale nel disporre la revoca della dichiarazione di contumacia all’udienza del 30 settembre 2003, ove effettivamente esistente, andava denunziato, in ogni caso, in sede di cognizione, con gli ordinari mezzi d’impugnazione, e non già in sede esecutiva, ex art. 670 c.p.p.; sotto altro profilo, che l’istanza di cui trattasi costituiva, sostanzialmente, una riproposizione in sede esecutiva, della richiesta ex art. 175 c.p.p., di restituzione nel termine per proporre impugnazione già disattesa dalla Corte di Appello di Ancona con provvedimento del 1 aprile 2010, e che su analoga istanza del D. G. l’adito tribunale si era già dichiarato incompetente, con decreto deliberato il 21 giugno 2010. 2. – Avverso l’indicato provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del D.G., i quali ne deducono l’illegittimità, per violazione di legge e mancanza di motivazione, anche mediante memoria depositata il 14/12/2010.

In particolare, pur riconoscendosi nel ricorso che effettivamente l’Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., precedentemente avanzata nell’interesse del ricorrente, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello, perchè tardiva, e che anche tale istanza, così come quella successiva all’origine del presente giudizio, si fondava, in effetti, sull’identico presupposto rappresentato dell’asserita illegittimità della revoca della dichiarazione di contumacia del condannato, da parte dei difensori del D.G. si contesta, tuttavia, la legittimità di declaratoria di inammissibilità, osservando, per un verso, che la competenza del giudice dell’impugnazione sarebbe "alternativa" a quella del giudice dell’esecuzione; sotto altro profilo che le due istanze dovevano considerarsi in realtà "diverse", in quanto l’ultima, quella proposta al tribunale, sollecitava anche una decisione sulla validità del titolo esecutivo, sulla quale doveva senz’altro pronunciarsi il giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del D.G. è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

Le deduzioni difensive sviluppate dal ricorrente prescindono infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente sviluppato dal giudice dell’esecuzione, e si risolvono in una generica contestazione della declaratoria di inammissibilità. 1.1 – Se è pur vero, infatti, che la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla restituzione nel termine è concorrente (e non già alternativa) con quella, principale, del giudice dell’impugnazione (in termini ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 48243 del 11/11/2003, dep. il 17/12/2003, imp. La Spina), da parte del ricorrente si omette totalmente di considerare, per un verso, che il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha in realtà omesso di pronunciare sull’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della non esecutività della sentenza di condanna, ma ne ha affermato, piuttosto, la manifesta infondatezza, in quanto l’asserita causa della mancata conoscenza della stessa prospettata dall’istante – l’asserita illegittima revoca della dichiarazione di contumacia – ove pure, in tesi, sussistente, nonostante la inequivoca formulazione del verbale d’udienza in data 30 settembre 2003, andava semmai fatta valere in sede di cognizione;

sotto altro profilo, che il giudice dell’esecuzione, una volta constata l’inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della non esecutività della sentenza, legittimamente si spoglia della competenza a provvedere, a favore del giudice dell’impugnazione, relativamente alla domanda, subordinata, di rimessione nei termini, come avvenuto anche nel caso in esame, con precedente provvedimento in data 21-28 giugno 2010, che non risulta, per altro, abbia formato oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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