Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Carmine, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Prato, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 maggio 2010, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da A.A., con il quale si richiedeva venisse dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna emessa dai quello stesso Tribunale in data 16 dicembre 2004 e confermata in grado di appello con sentenza del 2 ottobre 2006. 2. – Avverso tale ordinanza, ha proposto personalmente ricorso per cassazione, l’ A., deducendone l’illegittimità per violazione di legge, evidenziando, a sostegno dell’impugnazione, che il giudice dell’esecuzione erroneamente aveva ritenuto valida ed efficace la notifica dell’estratto contumaciale eseguita a mani di esso ricorrente il (OMISSIS), nel domicilio dichiarato di via (OMISSIS), risultando la stessa illegittimamente eseguita in un luogo diverso rispetto al domicilio eletto in quel procedimento e mai revocato, e ciò specie ove si consideri che il domicilio di via (OMISSIS), era stato dichiarato dall’imputato all’atto della sua scarcerazione, dopo un periodo di detenzione subito con riferimento ad un diverso procedimento.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Le pur articolate deduzioni difensive sviluppate in ricorso, prescindendo dal percorso argomentativo sviluppato nell’ordinanza impugnata, non considerano adeguatamente, infatti, che la notifica all’ A. dell’estratto contumaciale della sentenza di cui si contesta l’esecutività, ancorchè avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto, risulta tuttavia eseguita "a mani proprie del ricorrente". 1.1 – Tale circostanza in fatto, comporta, infatti, la piena applicabilità alla fattispecie in esame del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato ancorchè in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario" (In termini, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 16296 del 23/03/2004, dep. 07/04/2004, imp. lezzi, Rv. 228638).

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *