Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15785 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre, deducendo violazione di legge, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena, riconosciuta con sentenza 16.5.08 dal gup del tribunale di Avezzano, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2.

E’ pervenuta memoria difensiva in data 27.12.10.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ pur vero che Sez. 4^ 12.4.95, Currò, n. 201511, ha stabilito che, ai fini della revoca di diritto del beneficio ex art. 163 c.p., al condannato che nei termini stabiliti commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è irrilevante che questa sia stata sostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondete, dovendosi avere riguardo, per l’applicazione dell’art. 158 c.p., comma 1, n. 1, alla pena inflitta originariamente e non a quella sostituita.

Maggioritario è peraltro, il diverso orientamento, evocato dal ricorrente, secondo cui la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniari non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 1^, 6.5.08, p.m. in proc. Muzzolan, rv. 239993; Sez. 1^, 2.10.08, n. 41216, rv. 242249; Sez. 2^, 20.1.09, n. 5638, rv. 242451).

A sostegno si osserva che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, prevede che "per ogni effetto giuridico", la pena pecuniaria si considera sempre tale, "anche se sostitutiva della pena detentiva", sicchè deve concludersi che la revoca del beneficio non è ammessa quando per nuovo delitto commesso dal condannato, nei termini stabiliti, venga inflitta la sola pena pecuniaria, pur se sostitutiva di quella detentiva (v. Sez. 1^, 6.5.08, n. 20289, cit. supra).

Siffatto orientamento interpretativo, espresso in riferimento al disposto dell’art. 168 c.p., comma 2, n. 1, trova applicazione, per ragioni sistematiche, anche in relazione al dettato dell’art. 168 c.p., comma 2, n. 2, che ne occupa nel caso di specie.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nel punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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