Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre avverso l’ordinanza del 14 febbraio 2008, con cui quel giudice monocratico aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione di B.F., imputato del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, affermando la indeterminatezza dell’imputazione, e disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Deduce il ricorrente l’abnormità del provvedimento, atteso che l’imputazione non era affatto generica e la restituzione degli atti era pretestuosa. Il ricorso è inammissibile, atteso che l’ordinanza impugnata non è abnorme.

Infatti, sebbene la restituzione degli atti al P.M. appaia effettivamente pretestuosa, tuttavia non si pone al di fuori di ogni logica di sistema, e del resto questa Corte non può sindacare la correttezza e puntualità della formulazione del capo di imputazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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