Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2421 Liquidazione coatta amministrativa Procedura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce, la signora M. C. M. ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

– dell’avviso di vendita immobiliare senza incanto, disposto dalla Cooperativa Meridionale Virginia Bright a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, relativo ad un immobile consistente in un tabacchificio completo di macchinari per la lavorazione del tabacco, con annesso alloggio al 1 piano, sito nel comune di Salve, inserito nella pubblicità telematica del sito Oxanet.it in data 30 ottobre 2004 e, altresì, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 18 novembre 2004,

– di ogni altro atto connesso, conseguenziale, e/o presupposto ed in particolare del verbale di gara per notar Di Pietro del 16 dicembre 2004, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile in oggetto in favore della S. B. s.rl. nonché,

del provvedimento autorizzativo del Ministero delle attività produttive del 4 ottobre 2004.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso ritenendo che fosse stato violato l’art. 573 c.p.c., a norma del quale: "Se ci sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto".

Nel caso di specie, invece, il decreto ministeriale che autorizzato la vendita ha previsto la diretta ed immediata assegnazione a favore del soggetto che avrebbe presentato l’offerta più alta ed il ricorso ad una gara solo nell’ipotesi di parità di offerte presentate.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la S. Bulding s.r.l.

4. Con ordinanza cautelare n. 5541/2007, la Sezione, accogliendo l’istanza di sospensiva presentata dall’appellante, ha disposto la sospensione della sentenza rilevando "l’appello sorretto da sufficienti elementi di fondatezza con riguardo alla non applicabilità dell’art. 573 del codice di procedura civile alla liquidazione coatta amministrativa".

5. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello merita accoglimento.

6.1. L’evidente infondatezza nel merito del ricorso originario consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dall’odierna appellante e riproposte in appello.

6.2. La tesi secondo cui il Commissario liquidatore avrebbe dovuto dare corso alle operazioni di vendita dell’immobile in questione applicando rigorosamente le norme del codice di procedura civile che disciplinano la vendita senza incanto non merita condivisione.

Come già la Sezione ha evidenziato in sede cautelare, non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima, infatti, è una procedura che ha natura amministrativa, ove l’autorità amministrativa incaricata dell’espletamento dispone di ampi poteri (l’art. 210 r.d. n. 267/1942 attribuisce al "commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo"), che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella che deriva dalla necessità di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale.

Deve, quindi, escludersi l’applicazione analogica di norme (quale l’art. 573 c.p.c., sulla cui base il T.a.r. ha accolto l’originario ricorso) che impongono, in presenza di più offerte (anche di diverso importo), di riconvocare comunque gli offerenti allo scopo di invitarli a una gara sull’offerta più

alta.

Nel caso di specie, al contrario, l’autorità amministrativa ha legittimamente individuato una diversa modalità procedimentale, stabilendo espressamente, nel provvedimento che ha autorizzato la vendita, che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore all’offerta migliore, prevedendo la gara soltanto nell’ipotesi (nel cado di specie non inveratasi) di offerte di eguale importo.

7. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellate, si deve respingere il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti, anche in considerazione della novità della questione, per compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *