Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2420 Orario di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

arrozzo e l’avvocato dello Stato Massarelli;
Svolgimento del processo

L’appellante, dopo aver svolto un triennio di servizio in regime di parttime (1 settembre 1990 – 31 agosto 1993) presso la scuola di titolarità, nel giugno 1993 ha reso noto al Capo d’Istituto che dal successivo I settembre 1993 avrebbe ripreso il servizio in regime di tempo pieno.

Il preside ha preso atto della volontà della docente inviando sin dal 21 luglio 1993 al Centro Servizi Amministrativi lo schema delle disponibilità orarie per l’organico di fatto dell’a.s. 1993/1994, in cui, a differenza del triennio precedente, la ricorrente veniva indicata come cooccupante l’intero orario cattedra e non solo le 9 ore di parttime.

Altra comunicazione al riguardo il preside ha inviato sia l’11 settembre che il 21 settembre 1993.

In data I settembre 1993 la ricorrente ha regolarmente ripreso servizio per l’orario completo, con relativi ordini di servizio del preside di assegnazione alle classi.

Dopo quasi due mesi (20 ottobre 1993) è stata assegnata alla scuola di titolarità della ricorrente la controinteressata prof. C., ivi invita dal CSA di Lecce con provvedimento datato 7 ottobre 1993 di assegnazione provvisoria, assegnazione disposta parzialmente anche sulle ore di titolarità della ricorrente, che dal I settembre 1993, giusta comunicazione del preside, aveva ripreso il full time.

Le rimostranze della ricorrente ed una comunicazione del preside al CSA datata 20 ottobre 1993 hanno sortito solo il provvedimento del Provveditore agli studi di Lecce datato 22 ottobre 1993 che nega la possibilità alla ricorrente di ripristinare l’ordinario apporto a tempo pieno dal I settembre 1993, per non aver prodotto formale istanza al riguardo al Provveditorato agli studi.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso rilevando preliminarmente che l’art. 8, comma 5, del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 prevede che: "Il personale indicato al comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall’art. 7, mediante domanda da presentarsi al competente Provveditore agli Studi entro i termini perentori stabiliti nell’ordinanza ministeriale di cui al comma 1".

Per l’anno scolastico 1993/1994 l’ordinanza ministeriale n. 225 del 27 luglio 1993 ha fissato al 10 agosto 1993 il termine di presentazione di tali domande: né entro tale termine, né successivamente a tale data, la ricorrente ha prodotto alcuna rituale domanda di trasformazione del rapporto.

Per ovvie ragioni di certezza giuridica – avuto riguardo anche alle posizioni degli altri docenti coinvolti nelle assegnazioni delle cattedre – e di sicura riferibilità della dichiarazione alla persona del titolare della posizione legittimante fatta valere, non può riconnettersi alcuna valenza sostitutiva della domanda (atto personale dell’interessato da produrre in forma scritta ad substantiam) alla circostanza secondo cui la ricorrente sarebbe stata inclusa (nel c.d. modello "A" predisposto dal Preside dell’Istituto) tra i docenti titolari della cattedra di inglese per l’anno 1993/1994.

La circostanza che la ricorrente abbia prestato l’intero orario di cattedra nel periodo 20 settembre 1993/21 ottobre 1993 è del tutto irrilevante, posto che ciò è avvenuto al di fuori di una cornice formale di assegnazione, peraltro impossibile senza la previa revoca – di competenza provveditoriale – del rapporto a tempo parziale.

La ricorrente ha reiterato le censure formulate in primo grado.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione della pubblica istruzione.

All’udienza del 21 gennaio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’art. 8, comma 5, del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 prevede che: "Il personale indicato al comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall’art. 7, mediante domanda da presentarsi al competente Provveditore agli Studi entro i termini perentori stabiliti nell’ordinanza ministeriale di cui al comma 1".

Per l’anno scolastico 1993/1994 l’ordinanza ministeriale n. 225 del 27 luglio 1993 fissava al 10 agosto 1993 il termine di presentazione di tali domande.

In data 21 luglio 1993 il Preside della Scuola Media di San Cesario di Lecce, dove prestava servizio la ricorrente, segnalava al Provveditorato agli Studi la disponibilità dei posti di insegnamento nell’anno scolastico 1993/1994, indicando, accanto al nome della ricorrente, il numero delle ore che ella avrebbe effettuato (diciotto). La ricorrente sostiene che tale comunicazione dovrebbe sostituire la domanda che ella avrebbe dovuto inoltrare ai sensi della normativa richiamata.

La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa l’amministrazione non aveva l’obbligo di "intuire" che l’elenco delle cattedre disponibili (sia pure con indicazione nominativa) significasse che una docente intendeva riprendere il rapporto tempo pieno: occorreva quanto meno un’annotazione di tal tipo, che è invece mancata, per mettere l’amministrazione nelle condizioni di accogliere la richiesta dell’odierna appellante.

Per quanto attiene al pagamento del periodo 20 settembre 1993/21 ottobre 1993 si può condividere quanto affermato in sentenza, ossia che la prestazione è avvenuta al di fuori di una cornice formale di assegnazione.

L’appello deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese d giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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