Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il gip ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di I.A. per il delitto di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7.

L’organo è fondato e va accolto.

Il gip ha negato la convalida, assumendo che la misura precautelare non fosse giustificata dalla pericolosità della donna, incensurata e di giovane età, nè dalla gravità del fatto (sottrazione di generi alimentari e di oggetti utili all’igiene personale), in ragione de lieve valore economico della refurtiva.

Siffatte considerazioni potevano trovare ingresso eventualmente ai fini dell’adozione della misura cautelare, non già in sede di convalida della misura precautelare.

Al momento della convalida ex art. 391 c.p.p., infatti, il giudice può sindacare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto alla stregua del contesto storico nel quale la p.g. si è trovata ad operare e non anche di tutte le acquisizioni successive (Sez. 4^, 22.2.07, n. 14474).

Legittimo, per contro, appare l’arresto compiuto dalle p.g., in considerazione dell’abilità e della callidità denotate dalla I..

L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, considerata l’inutilità di sollecitare il giudice "a quo" ad una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, senza ricaduta di effetti giuridici (Sez. 1 ^, 7.6.07, n. 25142, PM in proc. Gheorghe; Sez. 6^, 28.3.07, n. 16798, PM in proc. Flaiban).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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