Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2419 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Stato Pisana;
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla C. C. s.a.s. di Alessandro Capece Minutolo del Sasso (oggi, C. C. s.r.l.) avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria P. -. P. C. s.p.a. dalla procedura di licitazione privata, indetta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno e Avellino, per l’appalto dei lavori di restauro della Certosa di San Lorenzo in Padula (Sa) al prezzo base di euro 2.211.380,15, provvedeva come segue:

– (i) respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata e dall’Amministrazione resistente sotto il profilo della mancata impugnazione del verbale di gara del 9 marzo 2004 – relativo alla seduta, nella quale la commissione di gara aveva ammesso la controinteressata (assieme ad altre concorrenti) alla gara -, rilevando la natura preparatoria dell’atto rispetto all’aggiudicazione provvisoria e definitiva investita dai motivi di ricorso ed escludendone l’autonoma valenza lesiva;

– (ii) respingeva nel merito i motivi di ricorso (compresi quelli aggiunti dedotti avverso l’aggiudicazione definitiva) – con i quali la società ricorrente si era doluta della mancata esclusione dell’aggiudicataria e di altre imprese concorrenti per aver le stesse omesso di produrre in sede di presentazione della domanda di partecipazione, in allegato agli attestati di avvenuto sopralluogo e di presa visione dei documenti, il visto del responsabile del procedimento sulle copie dei documenti di riconoscimento del direttore tecnico e del legale rappresentante -, rilevando che il riconoscimento dei predetti ad opera del responsabile del procedimento era già stato certificato sugli stessi attestati, sicché l’apposizione del visto anche sulle copie dei correlativi documenti identificativi non rispondeva ad alcuna esigenza pratica;

– (iii) dichiarava di conseguenza improcedibile il ricorso incidentale, col quale la controinteressata aveva impugnato le previsioni della lex specialis, nella parte in cui richiedevano l’apposizione del visto del responsabile del procedimento sui documenti da allegare agli attesati di sopralluogo e di presa visione degli atti di gara;

– (iv) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente C. C. s.r.l., deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea interpretazione delle prescrizioni di gara e il conseguente erroneo mancato riconoscimento della natura escludente dell’omessa presentazione, in allegato agli attestati di sopralluogo e di presa visione degli atti, delle copie dei documenti di riconoscimento e di qualifica del direttore tecnico, vistate dal funzionario della stazione appaltante; b) l’erronea affermazione, contenuta nella gravata sentenza, secondo cui tutte le imprese partecipanti alla gara avrebbero prodotto "l’attestato di avvenuto sopralluogo debitamente vistato", smentita per tabulas dall’esame della documentazione prodotta dall’aggiudicataria; c) la violazione del principio della par condicio delle concorrenti, conseguente all’arbitraria disapplicazione delle prescrizioni di gara. Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dei provvedimenti gravati in primo grado e la condanna dell’Amministrazione appellata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

3. Si costituiva l’Amministrazione appellata, resistendo. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, ometteva invece di costituirsi la controinteressata P. -. P. C. s.p.a.

6. All’udienza pubblica del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Premesso che i motivi d’appello esposti sub 2.a) b) e c), tra di loro connessi, vanno esaminati congiuntamente, si osserva che l’appello è infondato e va disatteso.

1.1. Giova rilevare, in linea di fatto, che dall’esame degli attestati di avvenuto sopralluogo e di presa visione degli atti (ad opera del direttore tecnico P. Griffini Alfredo, rispettivamente della legale rappresentante D. M. S.), prodotti dall’aggiudicataria in allegato alla domanda di partecipazione alla gara, risulta che gli stessi (rispettivamente datati 26 febbraio 2004 e 1 marzo 2004) sono stati rilasciati dal responsabile del procedimento e contengono le seguenti testuali certificazioni: "…l’identità della persona è stata accertata a mezzo di documento di riconoscimento…che allega in copia alla presente. La qualifica di direttore tecnico (rispettivamente di legale rappresentante; n.d.e.) della ditta è attestata da idonea certificazione/attestato che si allega in copia alla presente. Il presente attestato viene redatto in doppio originale completo dei due documenti (in copia) suddetti…".

Dette certificazioni, attestanti con fede pubblica privilegiata l’identità e la qualifica delle persone che, in nome e per conto della P. P. C. s.p.a., hanno eseguito il sopralluogo rispettivamente preso visione degli atti di gara – incombenti, previsti a pena di esclusione nei punti 3) e 4) della lettera d’invito -, con allegate copie delle carte d’identità e degli estratti C.C.I.A.A., correttamente sono state ritenute sufficienti dai primi giudici ai fini dell’identificazione delle persone e della loro qualifica nell’ambito dell’impresa, e altrettanto a ragione l’omessa apposizione del visto del responsabile del procedimento su detti allegati è stata ritenuta inidonea a escludere l’impresa dalla partecipazione alla gara.

Invero, a fronte della piena idoneità certificativa dei menzionati attestati, l’apposizione del visto sulle allegate copie dei documenti identificativi doveva ritenersi ormai superflua, non essendo sorretta da alcuna ratio giustificativa di tutela della trasparenza e imparzialità delle operazioni di gara e/o della par condicio dei concorrenti, e risolvendosi essa per contro in un inutile, sovrabbondante e superfluo orpello formalistico, lesivo dei principi di semplificazione e di mancato aggravio procedimentale, sicché la lamentata omissione giammai poteva condurre all’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Quanto, poi, al tenore del verbale di seduta della commissione del 9 marzo 2004, la ivi acclarata assenza di timbri e firma del responsabile del procedimento si riferisce in modo chiaro e univoco alle copie degli atti identificativi, allegate agli attestati di sopralluogo e di presa visione degli atti, e non già a questi ultimi, talché priva di pregio è la correlativa censura di contraddittorietà ed erroneità del giudizio in fatto, in cui secondo l’assunto dell’appellante sarebbe incorso il T.A.R., laddove aveva ritenuto gli attestati de quibus debitamente vistati.

1.2. Per le ragioni sopra esposte l’appello è da respingere, mentre ogni altra questione è irrilevante ai fini decisori.

2. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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