Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2417 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le professoresse G. P. e P. S. chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’attribuzione di due punti, invece dei tre ai quali ritengono di aver diritto, nella valutazione dei titoli presentati al fine dell’inserimento nelle graduatorie provinciali definitive del personale docente della scuola per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

I) Il Tar ha considerato tardivo il deposito del ricorso, assumendo come termine iniziale per il computo del termine previsto dall’art. 21 comma 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, poiché in tale momento si è perfezionata la notificazione per il notificante.

Come è già stato rilevato in occasione della decisione sull’istanza cautelare (sez. VI, ordinanza 11 luglio 2006, n. 3439), la regola applicata dal Tar rileva al fine dell’indagine circa la tempestività della notificazione, e non anche del deposito del ricorso, il cui termine decorre dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario (principio pacifico in giurisprudenza: per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8155 e ora codificato dall’art. 45 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Ne consegue che il deposito del ricorso di primo grado, avvenuto in data 10 dicembre 2005, è da considerarsi tempestivo in quanto avvenuto entro il termine decorrente dal perfezionamento della notificazione nei confronti dei controinteressati (10 novembre 2005).

II) Passando al merito della controversia, le censure svolte dalle appellanti sono fondate.

Al fine della inclusione nelle graduatorie della provincia di Vicenza per gli anni scolastici sopra indicati, entrambe le ricorrenti, nella domanda presentata in data 2 maggio 2005, hanno indicato quali titoli culturali valutabili il conseguimento del master universitario in "valutazione e programmazione scolastica" conseguito in data 20 aprile 2004 presso il consorzio universitario For.Com. (Formazione per la Comunicazione) di Roma.

Per tale titolo sono stati attribuiti due punti, mentre la tabella allegata al d.l. 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, come modificata dal d.l. 31 gennaio 2005, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, alla cui luce sono state formate le graduatorie di cui trattasi, prevede al punto C.11 l’assegnazione di tre punti "per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria", riservando due punti ai corsi di perfezionamento universitario.

La questione della valutazione dei corsi di perfezionamento post laurea organizzati dal For.Com., di durata annuale e con esame finale, corrispondenti a 1500 ore e a 60 crediti formativi, è già stata oggetto di numerose pronunce del Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515), dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, e che hanno affrontato il problema della diversa natura del diploma di specializzazione o master universitario rispetto al corso di perfezionamento, giungendo ad affermare che i corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario, articolati su base annuale e conclusisi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi, danno titolo, in sede di formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola, all’attribuzione di un punteggio pari a 3.

I corsi di perfezionamento vantati dalle appellanti, svolti presso il For.Com., presentano appunto le caratteristiche (durata annuale; superamento di esame finale; durata di 1.500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi; rilascio di attestato di formazione) necessari, alla luce della sopra indicata giurisprudenza, per l’attribuzione dei tre punti previsti dall’art. 1 novies della legge n. 43 del 2005.

III) In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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