Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.- G.O. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 20.5.2010, che aveva applicato nei suoi confronti la pena concordata di anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 200 di multa per i reati di tentativo di furto pluriaggravato, possesso di attrezzo atto allo scasso e possesso ingiustificato di somme di denaro.

La pena era stata quantificata in tale misura, previo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno equivalente all’aggravante ed alla recidiva e ritenuta la continuazione, dalla base – determinata per il tentativo di furto – di anni uno di reclusione ed Euro 200 di multa, aumentata per i due reati satelliti complessivamente di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa, poi ridotta fino all’ammontare in concreto irrogato per il rito. Deduce il ricorrente:

1) difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità, meramente enunciata nel provvedimento impugnato;

2) violazione di legge per essere stato ritenuto che la recidiva fosse reiterata specifica infraquinquennale, come contestata, mentre era solo reiterata specifica come poteva rilevarsi dal certificato penale;

3) erronea determinazione della pena, per essere stato praticato per i reati satelliti, che erano contravvenzionali, aumento a titolo di continuazione di frazione di pena costituita da detenzione e sanzione pecuniaria, sebbene quest’ultima non sia prevista dagli artt. 707 e 708 c.p..

B.- Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che, come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale, la sentenza impugnata, trattandosi di fattispecie di patteggiamento, da conto adeguatamente dell’insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., atteso che per un verso l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova, e per l’altro la sentenza impugnata riferisce che la prova della sussistenza dei fatti e della loro attribuibilità all’imputato scaturiva dal contenuto del verbale di arresto.

Quanto alla recidiva, l’accordo raggiunto tra le parti in ordine alla quantificazione della pena assorbe ampiamente la questione relativa al tipo di recidiva considerato in concreto, avendo il Tribunale ritenuto adeguata la pena determinata dalla concorde volontà delle parti, tenuto conto della valutazione di equivalenza della attenuante alle aggravanti ed alla recidiva. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (fra le tante Sez. Unite n. 4901 del 30 aprile 1992, Cardilli, Rv 191129; Sez. 1, n. 15986 del 24 aprile 2009 – Rv 243174) in ipotesi di continuazione tra più reati, la pena base, determinata per il reato più grave, se contempla congiuntamente l’irrogazione di pena detentiva e pena pecuniaria, va aumentata per i reati satelliti in entrambe le sue componenti, ancorchè, come nel caso di specie, taluno dei reati ritenuti in continuazione non contempli la comminatoria di pena pecuniaria congiuntamente a quella detentiva. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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