Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2416 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘avvocato dello Stato Basilica;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, il dott. Giancarlo Di Bartolomeo, dirigente medico in servizio presso l’ASL Roma E, ha impugnato il provvedimento di affidamento della docenza nella materia di Medicina Interna, all’interno del corso di laurea di I livello di infermieristica, anno accademico 2005/2006.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso.

Per ottenere la riforma di tale decisione ha proposto appello l’Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione

2. L’appello merita accoglimento.

La questione sottoposta all’esame del Collegio con il presente appello concerne la legittimità dei criteri fissati dal bando dell’Università per l’affidamento degli incarichi d’insegnamento del corso di laurea di I° livello in Infermieristica nell’a.a. 20052006.

La medesima questione è stata affrontata dalla Sezione con decisione 29 luglio 2005, n. 4119, in sede di appello di altra sentenza del TAR Lazio (la n. 7380/03), che si riferiva ad analogo bando di concorso per l’a.a. 20022003: si tratta cioè della stessa sentenza del TAR alla cui motivazione aveva fatto rinvio la sentenza quivi gravata.

In riforma della pronuncia di primo grado la anzidetta decisione della Sezione ha affermato che, trattandosi di corso di laurea universitaria, dovesse trovare applicazione, non già la disciplina di cui al richiamato art. 3 D.Lgs. n. 502/1999 (concernente il riordino della normativa in materia sanitaria) bensì la normativa di cui al D.P.R. n. 117/2000, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 L. 3 luglio 1998, n. 210, nonché la disposizione di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, la disciplina dell’organizzazione dell’attività didattica dei vari corsi di laurea, compresi quelli di I° livello ai regolamenti degli Atenei ed a quelli adottati dalle singole Facoltà.

In linea con quanto statuito dalla Sezione deve pertanto ritenersi che, anche nelle fattispecie in esame, alla selezione indetta dall’Università per il reclutamento del personale docente del corso di laurea di I° livello in Infermieristica nell’a.a. 20042005 non dovesse applicarsi la normativa di cui all’invocato D.Lgs. n. 502/1992.

Sono pertanto prive di fondamento le censure prospettate con il ricorso introduttivo nei confronti del bando impugnato.

Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo con conseguente conferma degli atti impugnati.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio, in considerazione dell’incertezza interpretativa sussistente al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *