Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15779 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG di inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Magistrato di Sorv.za di Cuneo rigettava il reclamo di C. M. avverso il provvedimento di limitazione dei colloqui visti e telefonici, giustificato con la circostanza che il richiedente stava scontando condanna per reati previsti dall’art. 4 bis o.p..

La S.C., in data 7.1.10, annullava con con rinvio, affinchè si accertasse se fossero applicabili le disposizioni più restrittive di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, dopo aver precisato che la Corte Cost.le, con sent. n. 257/06, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa precedente, nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

In sede di rinvio il Magistrato di Sorv.za rigettava il reclamo del detenuto.

Costui ricorre, chiedendo la disapplicazione delle norme restrittive.

Le censure, per vero prive di perspicuità, sono infondate, a fronte di una diffusa ed ineccepibile motivazione in cui si sostanzia il provvedimento impugnato.

Scarcerato il 10.1.06 per termine pena eseguita in misura alternativa, il pervenuto è stato tratto in arresto in esecuzione del titolo definitivo il 2.10.08.

Egli è stato ristretto, pertanto, in data successiva al 6.9.2000 e nei suoi confronti trovava applicazione la nuova disciplina restrittiva. Dagli atti emergeva pure che lo stesso aveva commesso gravi delitti (art. 416 bis c.p., L. Stup. artt. 73 e 74) fino al (OMISSIS) e che nei suoi confronti era stata revocata la detenzione domiciliare concessagli, a cagione della commissione di ulteriori fatti delittuosi.

Donde la prova dell’inadeguatezza del condannato e della circostanza che costui non aveva raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici di cui aveva fruito, sì da scongiurare l’applicazione delle regole più rigorose in tema di colloqui visivi e di conversazioni telefoniche.

Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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