Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2414 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso d primo grado.

Con l’appello in epigrafe, la società succeduta all’originaria ricorrente ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia integralmente accolto.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la parte appellante ha rinunciato all’appello.

Il giudizio di appello va pertanto dichiarato estinto.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del secondo grado, in difetto di costituzione delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 3603 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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