In materia di rigetto ed inammissibilità del ricorso per Cassazione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – 6 settembre 2010, n. 19051.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La Corte si è già pronunziata nel senso che, nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, quante volte sia stata seguita – come nel caso – la modalità prevista dall’art. 380 bis del codice di procedura e non quella in alternativa consentita dall’art. 380 ter, la dichiarazione di rinunzia al ricorso può essere presentata, mediante deposito nella cancelleria, anche dopo che la relazione è stata notificata alle parti e sino a quando non sia loro preclusa un’ulteriore attività difensiva (Sez. Un. 16 luglio 2008 n. 19514).
2. – La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, che la corte si trova a dover emettere in base alla dichiarazione di rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla stessa corte, nella sua composizione collegiale, di usare del potere, che l’art. 363 cod. proc. civ. le assegna, di enunciare, su questioni di particolare importanza che il ricorso ha sollevato, il principio di diritto nell’interesse della legge.
E per queste ragioni.
Una volta che sia stato emesso il decreto che fissa l’adunanza della corte in camera di consiglio o la pubblica udienza, è esaurito il potere del presidente di dichiarare con decreto l’estinzione del giudizio in base all’art. 391, primo comma, ed i poteri di decisione sul ricorso, salvo il caso che l’adunanza o l’udienza non possa essere tenuta o il ricorso trattato, spettano al collegio.
La corte, quando siede in composizione collegiale, in adunanza di camera di consiglio o in pubblica udienza, ha del resto il potere di dichiarare l’estinzione del giudizio, secondo quanto stabiliscono l’art. 375, n. 3) e lo stesso art. 391 cod. proc. civ.
È ben vero che la prima delle disposizioni richiamate eccettua il caso che l’estinzione debba essere dichiarata per rinuncia, ma il coordinamento con l’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., impone di delimitare l’eccezione all’ambito temporale e procedimentale, in cui il giudizio non abbia superato la fase di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio o dell’udienza pubblica: una diversa interpretazione potrebbe produrre l’effetto che il procedimento, retrocesso al presidente della sezione dal collegio, vi debba tornare per avere le parti chiesto, a seguito del decreto del presidente, la fissazione dell’udienza.
Il quarto comma dell’art. 363 cod. proc. civ. si limita poi a dire che, se ritiene la questione di particolare importanza, la corte può enunciare di ufficio il principio di diritto, anche se il ricorso è inammissibile.
Ciò che alla corte è possibile anche quando il ricorso che le è stato rivolto non ha determinato la condizione perché dovesse pronunciarsi sul fondo dei motivi, non può essere impedito dalla rinunzia ad un ricorso, ammissibile o inammissibile che sia, dato che non si tratta di far esercizio del potere di giudicare con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio, che è ciò che la rinunzia al ricorso invece preclude di fare.
3. – L’art. 47 della L. 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto nuove modifiche nella disciplina del ricorso per cassazione, modifiche destinate a valere per l’impugnazione dei provvedimenti, pubblicati a partire dal 4.7.2009 data d’entrata in vigore della legge (art. 58, lett. b, della stessa legge).
Ne è risultata abrogata la disciplina del filtro al ricorso per cassazione, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, incentrata sull’onere del ricorrente di concludere i motivi, di ricorso, a pena di inammissibilità (ex artt. 366, n. 4 e 375, n. 5), mediante la formulazione di un apposito quesito (ex art. 366 bis).
Vi è stata sostituita una disciplina di filtro al giudizio di legittimità, affidata alla disposizione, dettata da un art. 360 bis, intitolato “Inammissibilità del ricorso”, che, collocato di seguito all’art. 360, descrive le condizioni di rilevanza delle critiche consegnate ai motivi di ricorso.
Completano questa disciplina disposizioni, che riformulano le precedenti, relative alla organizzazione del procedimento ordinato alla applicazione del filtro (i nuovi artt. 375, 376 e 380 bis).
3.1. – La Corte – in sede di applicazione della disciplina del filtro a quesiti – proseguendo nel suo costante orientamento ha affermato che le disposizioni sul ricorso per cassazione si applicano anche al ricorso per regolamento di competenza ed al relativo procedimento, in quanto compatibili e non derogate da disposizioni specificamente dettate per il regolamento (Cass. 21 febbraio 2007 n. 4071; 16 marzo 2007 n. 6278; 4 luglio 2007 n. 15108).
La dottrina che ha già avuto modo di interrogarsi sul punto ha generalmente concluso nello stesso senso a proposito dei nuovo filtro al giudizio di legittimità.
La dottrina ha ancora osservato – anche qui in modo concorde, nella sostanza – che la disposizione dettata nell’art. 360 bis – di cui in prosieguo ci si occuperà – interessa tutti i motivi riconducibili al concetto di violazione di norme di diritto e dunque la sua interpretazione ha rilievo e avrebbe potuto avere rilievo nel caso concreto, in cui ciò che veniva in questione era l’interpretazione di una norma, avente la funzione di delimitare le condizioni di applicazione di un criterio di collegamento della competenza.
4. – La disposizione dettata dall’art. 360 bis recita: “Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”.
Le condizioni di rilevanza della inammissibilità predicata nella frase che regge il costrutto, apparentemente distinte, hanno in realtà tratti fondamentali comuni.
Anche nell’ipotesi descritta dal n. 2) dell’art. 360 bis, regola di giudizio della manifesta infondatezza sarà che, in presenza di un’applicazione della norma, processuale o sostanziale, conforme alla propria giurisprudenza, la corte non ravvisi negli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno della censura ragioni che valgano a dimostrarne l’inconciliabilità con i principi del giusto processo; per converso, anche nell’ipotesi descritta dal n. 1), è in base ad un giudizio di manifesta infondatezza delle argomentazioni del ricorrente, che la corte, si asterrà dal farlo di nuovo, quante volte già si sia pronunciata sulla interpretazione delle norme che rilevano nel caso e di cui il giudice di merito ha fatto conforme applicazione.
Ora, il giudizio che varrà a sorreggere la decisione della corte sarà in questo caso un giudizio di manifesta infondatezza e di manifesta infondatezza non del ricorso, ma dei suoi motivi e, di risulta, del ricorso: questa pare essere stata acquisizione comune della dottrina.
Una parte della dottrina, poi, si è limitata a registrare il dato che tuttavia tale giudizio, secondo la lettera della legge, si dovrebbe tradurre nella formula terminativa d’una pronunzia di inammissibilità e di ciò è stata anche rilevata l’incidenza sulla efficacia del ricorso incidentale condizionato (giusta il dettato dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.); mentre altra dottrina, che è mossa dal rilievo della diversità ontologica delle categorie della manifesta infondatezza e della inammissibilità, ha rivolto la sua indagine a fissare le condizioni di un esercizio ammissibile del potere di ricorso per cassazione alla stregua dell’art. 360-bis.
Queste condizioni, attinenti all’esercizio del potere di impugnazione e destinate a tradursi in requisiti di contenuto-forma del ricorso, sono state individuate, sulla scorta della disposizione che si commenta e come precipitato del principio di specificità dei motivi, nella necessità che il ricorrente si faccia carico di individuare la ragione di diritto seguita dal giudice di merito; l’orientamento della giurisprudenza della corte; la relazione di conformità o difformità tra la prima ed il secondo; nel primo caso, gli argomenti per provocare un diverso orientamento.
5. – Pare però alla corte che non sopporti di essere qualificato come di inammissibilità il risultato del giudizio, se verta su un oggetto, di cui la prima componente, in funzione dell’accertamento di un vizio di violazione di norma di diritto, sia la relazione di conformità o difformità tra interpretazione accolta dal giudice di merito a proposito delle norme applicate ed interpretazione delle stesse, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità (ai fini della dimostrazione si può tralasciare di considerare il vizio di falsa applicazione).
Questo giudizio non può essere formulato altrimenti che avendo riguardo allo stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione sul ricorso, non al momento della decisione di merito né a quello in cui il ricorso è proposto.
Sicché, constatato che alla stregua della propria attuale giurisprudenza la decisione impugnata presenta il vizio di violazione di norma di diritto assunta a motivo di ricorso, è cioè contraria a diritto secondo l’interpretazione che la corte segue nel momento in cui deve decidere, la corte non può che arrestarsi a questo momento del processo logico della decisione, dichiarare esistente il vizio e accogliere il ricorso.
Invero, acquisito al giudizio della corte questo dato, cessa di essere rilevante se il ricorso contenesse o no argomenti utili per il mutamento di giurisprudenza, perché la circostanza, che tali elementi manchino nel contesto dell’argomentazione svolta dal ricorrente a sostegno del motivo, è destinata ad assumere rilievo solo nel diverso quadro di un persistente parallelismo tra decisione di merito ed orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Consegue a quanto si è appena considerato che, se dal raffronto tra decisione di merito e stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione emerga invece la corrispondenza tra l’una e l’altro e l’argomentazione a sostegno della censura di vizio di violazione di norme di diritto non offra spunti per rimettere in discussione l’interpretazione ancora seguita, il ricorso non potrà essere dichiarato inammissibile, ma dovrà essere rigettato e rigettato perché si sarà rivelato manifestamente infondato.
Se il ricorso può essere accolto perché al momento della decisione la giurisprudenza della corte è mutata e deve esserlo, a prescindere dal fatto che contenesse o meno argomenti idonei a provocare il mutamento, ciò significa che la mancanza di una tale argomentazione non è elemento che impedisca una decisione sul fondo del motivo, è bensì elemento che giustifica una decisione di rigetto e di rigetto per manifesta infondatezza.
6. – Il principio di diritto enunciato a norma dell’art. 363 cod. proc. civ., in tema di interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1), cod. proc. civ., è dunque il seguente: “La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, a momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla”.
7. – È necessario peraltro ampliare il discorso per verificare la tenuta dell’argomentazione appena svolta e giustificare l’opzione interpretativa.
7.1. – L’interpretazione accolta non è in contrasto con le nome del codice di procedura che regolano il procedimento preparatorio della decisione sul ricorso per cassazione.
L’art. 380 bis cod. proc. civ., richiamando l’art. 375, nn. 1) e 5), dispone che la corte, convocata in camera di consiglio in baso alla relazione che prefigura come possibile una decisione di inammissibilità, ovvero d’accoglimento o rigetto per fondatezza o infondatezza manifeste, decide in questi termini con ordinanza.
Queste disposizioni sono certo da mettere in relazione alle altre del codice che impiegano le categorie della inammissibilità e della manifesta infondatezza.
Ma la riduzione delle ipotesi previste dall’art. 360 bis, a situazioni di manifesta infondatezza ne sposta la collocazione dal n. 1) al n. 5), non rende priva di campo di applicazione la prima delle due disposizioni.
7.2. – Sin qui, tutte le volte che il codice di procedura o la giurisprudenza hanno richiesto che il ricorso od i suoi motivi rispettassero determinati requisiti a pena di inammissibilità, lo hanno fatto – in corrispondenza del significato che nel lessico giuridico si da in genere a questo termine – avendo riguardo non ad aspetti attinenti al fondamento dell’argomentazione, ma a requisiti di legittimazione della parte e del suo difensore; alla impugnabilità del provvedimento; al difetto di conformità del motivo di ricorso ad uno di quelli previsti dall’art. 360; al fatto che il motivo si diriga contro punti non sottoposti o non riproposti al giudice del merito; al difetto di sufficienza ed intelligibilità del discorso critico e via dicendo, cioè a fattori esterni al giudizio sul fondamento dei motivi di ricorso.
Ciò dimostra che nel sistema del codice di rito è affatto estraneo al concetto di inammissibilità che tale qualificazione sia predicata a proposito di un motivo di ricorso, conforme allo schema previsto dall’art. 360, ma connotato dal fatto di esaurirsi nella riproposizione di argomenti già esaminati in precedenti decisioni della corte.
Ciò che, in altre esperienze giurisprudenziali – in quella della Corte costituzionale, ad esempio – dà adito a pronunce d’infondatezza manifesta (così Corte cost. 26 novembre 2009 n. 313) e non di inammissibilità, invece impiegata in casi di diverso tipo, come quando il giudice, nell’ordinanza di rimessione, si sottrae o all’onere di esplicitare la rilevanza della questione (Corte cost. 16 gennaio 2009 n. 3) o a quello di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente orientata (così, tra le molte e le recenti, Corte Cost. 11 dicembre 2009 n. 329 e 18 dicembre 2009 n. 338).
7.3. L’inammissibilità di cui è parola nella rubrica e nella disposizione dell’art. 360 bis, pare alla corte che si presti ad essere sostanziata da un diverso valore, che emerge dal rilievo calo, nel n. 1) dello stesso articolo, alla giurisprudenza di legittimità, assunta da un lato ad ordinario parametro di corretta interpretazione della norma e dall’altro a ragione per cui la corte è esonerata dal dovere di tornare a dare spiegazione di tale sua giurisprudenza, quando il ricorso non costituisca occasione per un rinnovato esame, date le critiche di cui s’è fatto veicolo.
Il filtro al giudizio di legittimità, così costruito dalla Legge 69 del 2009, non diversamente dal filtro a quesito, introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006, ed ora abrogato, sono il risultato di una convinzione che oggi ha guadagnato la larga maggioranza della dottrina: doversi attuare, in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, un adeguato bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso per cassazione per violazione di legge, affermato dall’art. 111 Cost., e concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità, garanzia a sua volta del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge (art. 3 Cost.). Adeguato bilanciamento conseguibile solo con un impiego economico della risorsa di questa articolazione della giurisdizione, che per ragioni intrinseche alla funzione richiede d’essere esercitata da un numero di giudici tale da consentire e non impedire la formazione di indirizzi interpretativi dotati, oltre che di persuasività, di tendenziale stabilità. Adeguato bilanciamento che impone il ricorso a tecniche di esame, di decisione e di motivazione proporzionate alla novità e difficoltà delle questioni di diritto prospettate dai litiganti.
Nel 2006, la costruzione del filtro a quesiti è mossa dalla considerazione, che se un’argomentazione non si prestava ad essere sintetizzata, il suo autore ne sarebbe dovuto risultare persuaso a non proporla e per converso quando fosse risultata sintetizzabile la corte ne sarebbe risultata facilitata ad esaminarla.
Quali che siano state le ragioni dell’abbandono di tale sistema, è certo che esso ha convogliato risorse della corte su aspetti attinenti al proprio interno giudizio, per l’esigenza di definire le condizioni di applicazione del filtro, favorendo irrigidimenti e ripulse.
Il filtro al giudizio di legittimità costruito nel 2009 – a parere della Corte – rischierebbe di riprodurre lo stesso negativo risultato, se fosse inteso nel senso che il legislatore abbia inteso proseguire sulla strada di affidarsi al meccanismo della inammissibilità, anziché battere la strada, ben diversa, di dotare la corte di una modalità di impiego dei propri poteri decisori, che, facendo leva sul fisiologico modo di procedere della giurisprudenza, le consenta per un verso di raccogliere dalla dialettica del processo e dal confronto con la dottrina argomenti per impostare e far evolvere la propria interpretazione della legge, ma per altro verso di rigettare in modo economico i motivi di ricorso che, nel momento in cui si tratta di deciderne, trovino ostacolo in propri precedenti, da cui la stessa corte ritenga di non doversi allontanare.
Col giovamento di concentrare le risorse decisorie della corte sulla continua verifica della propria giurisprudenza e non su un ulteriore aspetto del giudizio davanti a sé, quale è risultato imposto dal sistema del filtro a quesiti e lo sarebbe dal nuovo, se inteso nel senso che il legislatore avrebbe inteso imporre un ulteriore se pur diverso requisito di contenuto-forma, quale condizione di ammissibilità del ricorso.
8. – In conclusione, il giudizio sul ricorso per regolamento di competenza va dichiarato estinto per rinunzia.
È enunciato – in applicazione dell’art. 363 cod. proc. civ. – il principio di diritto scritto al punto 6.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia e, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., enuncia il seguente principio di diritto in sede di interpretazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ.: – La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *