Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15778 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione annullava l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano, reiettiva del reclamo di M.V. avverso un rapporto disciplinare a suo carico, per la violazione del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2, essendo stata la contestazione dello addebito eseguita dal comandante del reparto di polizia penitenziaria anzichè dal direttore della struttura carceraria, senza che risultasse delega di sorta (generica o specifica) in tal senso.

In sede di rinvio è stata acquisita copia dell’ordine di servizio della Casa Circ.le di Monza in data 21.1.03, che dispone: "i rapporti disciplinari vengono contestati dai Funzionari Direttivi alla presenza del Comandante del Reparto e nell’ufficio del Comandante medesimo; nel caso in cui il Comandante, per esigenze di servizio, non possa essere presente, i rapporti saranno contestati alla presenza dell’Ispettore addetto alla Sorveglianza Generale." Orbene, l’ordinanza adottata dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver rivelato che la contestazione è stata effettuata dall’Ispettore C., conclude nel senso che "le procedure di cui all’art. 81, D.P.R. cit. supra sono state rispettate." Ha proposto ricorso il M., che ha fatto pure pervenire una missiva a mò di memoria.

La doglianza prospettata è fondata.

Ed infatti come sagacemente osserva il PG requirente presso questa Corte non è stato rispettato di disposto dell’art. 81 cit., dal momento che titolari della potestà di contestazione restano, anche in base al contenuto dell’ordine di servizio acquisito, i funzionari direttivi della Casa Circ.le e non l’ispettore addetto alla sorveglianza, legittimato a presenziare alla contestazione al posto del Comandante di Reparto, assente per ragioni di servizio, e non a procedere alla contestazione stessa, in sostituzione dei funzionari direttivi.

L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente al rapporto disciplinare redatto in data 14.1.09 a carico del M..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il rapporto disciplinare redatto a carico del M.V. in data 14.1.09.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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