Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2413 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 26 febbraio 2000, il Provveditorato agli studi della provincia di Treviso ha escluso la professoressa I. dagli esami di abilitazione, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. B e B3, dell’O.M. n. 153/1999, ossia per mancanza di idoneo titolo di studio o, in alternativa, dell’inserimento nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze per le classi di concorso A075 e A076.

2. Avverso il provvedimento, la professoressa I. ha proposto ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto 22 gennaio 2001 del vicedirettore generale del personale del Ministero della pubblica istruzione, il ricorso gerarchico è stata respinto.

Avverso quest’ultimo provvedimento e avverso il decreto del Provveditore di Treviso che l’ha esclusa dalla sessione abilitante, la professoressa I. ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, che, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha respinto il ricorso.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza, l’originaria ricorrente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello non merita accoglimento.

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti alla luce delle seguenti considerazioni.

4.1. In primo luogo, deve rilevarsi che in sede di decisione sul ricorso gerarchico, l’organo gerarchicamente sovraordinato può, nel rigettare il ricorso, anche integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, quindi, confermarne, il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quelle poste alla base del provvedimento originario. L’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare, infatti, della stessa competenza dell’organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può, pertanto, nell’esercizio di quella competenza, anche rivalutare interamente la fattispecie concreta;

4.2. Nel caso di specie, peraltro, la denunciata discordanza tra il provvedimento originario e la decisione del ricorso gerarchico neanche può ritenersi sussistente. Il provvedimento del Provveditore, infatti, ha disposto l’esclusione per la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera B e B 3 dell’O.M. 153/99; ossia mancanza del titolo di studio valido e, in alternativa, dell’inserimento nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze nelle classi di concorso A075 o A076.

Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che ha respinto il ricorso gerarchico ha confermato l’esclusione sempre sul presupposto della mancanza dei requisiti, evidenziando il mancato possesso del requisito di servizio di 360 giorni in quanto l’insegnamento prestato nelle classi di sostegno non sarebbe valido perché reso senza lo specifico diploma di laurea.

4.3. Nel merito, il ricorso infondato perché la ricorrente risulta priva dei requisiti previsti.

Al riguardo è dirimente il rilievo, già contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui la professoressa I. non è inserita nelle graduatorie per la classe A075, che concerne l’insegnamento di dattilografia e stenografia, ne è in possesso del titolo di studio relativo.

Né, in senso contrario, può essere invocato l’art. 7 della legge n. 124/1999, la quale definisce i requisiti di ammissione per le speciali abilitazioni del sostegno scolastico, e non si applica agli esami per l’abilitazione ordinaria all’insegnamento. Non merita, quindi, condivisione la tesi dell’appellante secondo cui gli insegnanti di sostegno in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 legge n. 124/1999 siano, per ciò solo, legittimati ex legge alla partecipazione ai corsi abilitanti per l’insegnamento ordinario.

4.4. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza, o comunque l’irrilevanza dei motivi di appello.

5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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