Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso proposto dalla p.o. C.A. avverso il provvedimento in epigrafe ed esaminati gli atti; considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dalla p.l., laddove l’art. 613 c.p.p. consente al solo imputato la facoltà di ricorrere personalmente, mentre gli altri soggetti processuali sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;

considerata la mancanza di legittimatone all’impugnazione;

visti gli art. 581, 591 e 606 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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