Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2412 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto da V. O. N.V. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, di estremi indicati in epigrafe.

La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso volto all’annullamento del diniego del Comune di Parma prot. gen. n. 1003 in data 8 gennaio 2004 (con il quale è stata rigettata la domanda per l’autorizzazione dell’installazione di una stazione rado base in Parma, alla via Argini, in zona classificata come "produttiva di completamento") e delle norme comunali sulla cui base quel diniego è stato adottato.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Parma deducendo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dell’appello (essendo stata rilasciata l’autorizzazione per l’installazione della stazione radio e non essendo più in vigore le norme comunali impugnato in primo grado) e sostenendone comunque l’infondatezza nel merito.

3. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il Collegio ritiene che debba essere accolta l’eccezione di improcedibilità dell’appello essendo ormai cessata la materia del contendere.

Risulta incontestato, infatti, che il sito di Via Argini di cui si discute è stato esaminato nell’ambito del Piano complessivo delle installazioni per l’anno 2004 ed è stato autorizzato.

Risulta, altresì, che non sono più in vigore le norme comunali impugnate in primo grado, tutte abrogate dal nuovo regolamento approvato dal Comune di Parma per l’installazione degli impianti di telefonia mobile.

Non sussiste, quindi, più alcun interesse alla decisione del presente ricorso, perché la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento degli atti impugnati, in quanto questi hanno già cessato di produrre effetti e l’autorizzazione richiesta è stata rilasciata.

Né sussiste interesse ad accertare l’illegittimità degli atti impugnati, ai fini del risarcimento del danno, dal momento che la domanda risarcitoria è proposta in maniera del tutto generica, senza nemmeno l’allegazione (oltre che la prova) di alcuno specifico profilo di danno.

L’appello, in definitiva, deve essere dichiarato improcedibile.

5. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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