Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N.V. ricorre tramite difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’8 luglio 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Sezione di Anzio del Tribunale di Velletri, per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, secondo l’ipotesi di accusa da lei consumato con la manomissione del contatore sito nell’esercizio commerciale gestito dalla società di cui essa imputata era amministratore unico, in modo da alterarne la funzione di registrazione dei consumi.

Deduce la ricorrente travisamento del fatto, per essere stato ritenuto che il contatore manomesso si trovasse all’interno dell’esercizio commerciale da lei gestito, mentre invece si trovava all’esterno, in un cortiletto delimitato da un muro, ma comunque accessibile a chiunque, e per essere stato ritenuto che il reato dovesse essere a lei ascritto solo perchè era la titolare dell’esercizio commerciale che aveva fruito dell’energia prelevata illecitamente. Deduce anche difetto di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità sulla base delle dichiarazione del verificatore dell’Enel P.F., in assenza di più affidabile riscontro che avrebbe potuto essere effettuato dalla polizia giudiziaria.

Eccepisce comunque la prescrizione.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, sia perchè si limitano a riproporre le stesse questioni già prospettate con l’appello, tutte compiutamente esaminate dalla corte territoriale, sia perchè comunque propongono il riesame del fatto, che in questa sede di legittimità è precluso, senza peraltro revocare in dubbio che la manomissione del contatore era stata effettivamente effettuata. Viceversa destituita di fondamento è l’eccezione di prescrizione. Nel caso di specie il termine prescrizionale massimo è pari ad anni sette e mesi sei, tanto ai sensi della disciplina previgente l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che di quella prevista dalla suddetta novella.

Va poi tenuto conto di sospensioni per l’ammontare complessivo di mesi sei e giorni dodici, di modo che il termine prescrizionale scadrà il 28 gennaio 2011.

Il ricorso va pertanto nel suo complesso rigettato.

Consegue la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle sue spese di costituzione e difesa, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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