Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2411 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal professor R. S. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, di estremi indicati in epigrafe, che ha dichiarato il ricorso proposto dall’odierno appellante diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’immissione in ruolo per l’insegnamento di contrabbasso nei conservatori e, ove necessario, dell’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 185 del 5 luglio 1988, limitatamente all’art. 10, ottavo comma, lett. a).

Il T.a.r., in particolare, è giunto alla dichiarazione di inammissibilità rilevando che i motivi articolati nel ricorso originario fossero generici e che i successivi motivi aggiunti, con la quale si articolavano censure più specifiche al’indirizzo dei provvedimenti, fossero stati irritualmente proposte mediante memoria non notificata alle controparti.

2. L’appello non merita accoglimento.

Il professor S., escluso dalla graduatoria delle supplenze per l’insegnamento del contrabbasso, ha originariamente proposto un ricorso al "buio", nel quale, anche per la mancata conoscenza degli atti di causa e delle ragioni dell’esclusione dalla suddetta graduatoria, ha formulato censure del tutto generiche ed ipotetiche.

Egli, in particolare, si è limitato ad affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo apoditticamente la sussistenza dei requisiti per essere ammesso, senza però indicare sotto quale specifico motivo l’atto impugnato doveva ritenersi illegittimo.

Sotto tale profilo, non ha pregio la censura contenuta nell’appello secondo cui, in presenza di un provvedimento di esclusione da un concorso assolutamente immotivato, sarebbe di per sé sufficiente, anche in considerazione della mancata conoscenza degli atti del procedimento, limitarsi ad affermare in sede di atto introduttivo, la legittimità del provvedimento.

E’ certamente vero che, in mancanza della conoscenza degli atti del procedimento e delle ragioni su cui si fonda la decisione, il ricorrente può limitarsi, al fine di evitare la decadenza che renderebbe l’atto amministrativo inoppugnabile, alla proposizione di un ricorso con motivi anche generici.

E tuttavia, nel momento in cui sopravviene la conoscenza dei vizi che affliggono il provvedimento, la parte ha l’onere di articolare censure puntuali, proponendo motivi aggiunti che vanno ritualmente notificati alle altre parti.

Nel caso di specie, i motivi sono stati specificati, con l’articolazione di dettagliate censure, soltanto con le memorie in data 11 settembre 1997 e 28 ottobre 2004. Tali memorie, tuttavia, in quanto non notificate all’Amministrazione non possono essere considerate come rituali motivi aggiunti.

Ne discende, come correttamente rilevato dal T.a.r., l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante la pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell?istruzione, dell’Università e della Ricerca che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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