Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.P. ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 21.4.2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare di Nocera Inferiore, per il delitto di violenza privata aggravata e lesioni volontarie in danno di D.G., da lui aggredito in concorso con altre due persone non identificate per futili motivi di viabilità.

Deduce il ricorrente l’inadeguatezza della motivazione con cui la corte territoriale aveva delibato i motivi di appello, rifacendosi sostanzialmente alle motivazioni del giudice di primo grado.

Il ricorso è inammissibile perchè propone il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, abbia dato esaustivamente conto delle ragioni della decisione con puntuale ed attenta disamina dei motivi di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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