Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2410 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento di diniego di concessione edilizia adottato dal Sindaco di Nardò in data 4 luglio 1991, prot. N 6177/86 – 15007/91.

Il provvedimento di diniego è motivato in ragione del fatto che la costruzione abusiva ricade nella fascia di 300 mt dal demanio marittimo sottoposta a vincolo di in edificabilità ai sensi dell’art. 51, lett. f) della L.R. n. 56 del 31 maggio 1980.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso.

Per ottenere la riforma di tale decisione, la signora M. G. P. ha proposto appello.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’appello non merita accoglimento.

3.1. In primo luogo, può darsi per pacifica la circostanza che l’immobile in questione si trovi a meno di 300 mt dal demanio marittimo in quanto, a differenza di quanto deduce l’appellante, a favore dell’opposta tesi non è dedotto nemmeno un principio di prova.

3.2. Devono, inoltre, ritenersi irrilevanti le favorevoli prescrizioni di zona sopravvenute nel 2004 (il piano di recupero urbanistico approvato in data 28 gennaio 2004), in quanto, come correttamente rileva il Tribunale amministrativo, la legittimità dell’insediamento va valutata con esclusivo riferimento alla legislazione vigente all’epoca della sua realizzazione.

3.3. Né, fino alla definizione approvazione del piano, può darsi rilevanza alla perimetrazione dell’area oggetto dell’intervento, di cui alla deliberazione del C.C. n. 28 del 28 aprile 2007.

4. L’appello in definitiva deve essere respinto.

Nulla per le spese data la mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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