Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15771

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 16 febbraio 2009, depositata con un anno di ritardo, che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il delitto di lesioni volontarie in danno di C. D..

Deduce il ricorrente l’illogicità della motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa, e non riconosciuta la legittima difesa solo perchè la reazione ad uno schiaffo era avvenuta circa dieci minuti dopo, non potendo a suo avviso valutarsi le condotte dei contendenti sulla base di un mero elemento temporale.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè propone le stesse censure già prospettate con l’appello, tutte puntualmente e motivatamente delibate dalla corte territoriale, sia perchè propone sostanzialmente il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la corte territoriale abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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