Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2409 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra G. D. M. ha impugnato il decreto statale di annullamento dell’autorizzazione comunale alla costruzione di un fabbricato ad uso abitativo, sito nel centro urbano di Agnone, da adibire a deposito di attrezzature da giardino.

La sentenza impugnata ha annullato il decreto del Sovrintendente per il Molise dovendosi aver riguardo all’esatto significato, nonché alla natura delle contestate prescrizioni apposte dal Comune in sede di rilascio dell’autorizzazione in questione che, a ben vedere, non solo sarebbero perfettamente sovrapponibili e conformi al progetto presentato dall’istante, ma – relativamente a quelle inerenti alle finiture ed alle componenti estetiche – finirebbero per lambire questioni di merito, non rientranti perciò nella sfera di attribuzione che la legge riserva alla Sovrintendenza.

In definitiva la Soprintendenza con l’annullamento dell’autorizzazione ha espresso valutazioni di merito, senza limitarsi al riscontro di legittimità, sostituendo le valutazioni già adottate dall’amministrazione comunale in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico. (…).

Dalle svolte considerazioni discende anche l’accoglimento del motivo dedotto, essendo evidente che, a fronte di un’attenta valutazione resa in sede locale, il Soprintendente ha indebitamente sovrapposto un proprio apprezzamento di merito, peraltro interdetto dall’art. 151, 4° comma, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato la sentenza.

All’udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha annullato il decreto del sovrintendente anche perché l’autorità statale aveva indebitamente sovrapposto un proprio apprezzamento di merito, peraltro interdetto dall’art. 151, 4° comma, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Il ricorso in appello, prodotto dal Ministero per i beni e le attività culturali, non contiene alcuna censura nei confronti di tale capo della sentenza, che giustifica, da solo, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

"Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza" (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7498).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della signora D. M. G., della somma di Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre le maggiorazioni di legge, per le spese di questa fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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