Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Foggia, sez. S. Severo, condannava O.G. alla pena della reclusione per il reato di lesioni volontarie, con le generiche equivalenti.

La Corte di Appello di Bari confermava.

Ricorre il difensore, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla scriminante di cui all’art. 52 c.p., immotivatamente esclusa dalla corte di merito.

La doglianza è inammissibile, siccome ripetitiva e pertanto generica, essendo stata argomentatamente disattesa dalla Corte barese, oltre che manifestamente infondata, sulla scorta delle risultanze probatorie, ineccepibilmente vagliate e coordinate dal giudice di merito.

La censura prospettata è recisamente smentita dalle risultanze acquisite e segnatamente dalla deposizione del teste S., affatto estraneo agli interessi implicati.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del prevenuto alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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