Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2408 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza 6 febbraio 2006, n. 735, il T.A.R. per la Puglia, ha respinto il ricorso n. 2052 del 2005, proposto dall’odierno appellante avverso l’atto di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nel dettaglio, l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi nella Provincia di Brindisi, rilevando che egli, dipendente del Ministero della Giustizia- Dipartimento Penitenziario, pur essendo in distacco presso la sede di Brindisi, è tuttavia alle dipendenze, sul piano amministrativo, della sede centrale di Lecce.

Avverso la indicata sentenza propone gravame il ricorrente, ritenendone l’erroneità e chiedendo che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

Con provvedimenti del 26 settembre e 7 dicembre 2010, l’Amministrazione ha tuttavia incluso il ricorrente nella graduatoria, in posizione utile per la fruizione dell’alloggio, depennando da un precedente provvedimento di assegnazione l’annotazione sulla riserva sugli "esiti del giudizio pendente’.

Pertanto, deve ritenersi improcedibile l’appello, per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2216 del 2006, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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