Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15769 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.V. è stato condannato dal Tribunale di Trapani per il delitto di cui all’art. 483 c.p., avendo falsamente dichiarato alla Capitaneria di Porto di essere fornito dei requisiti previsti per il rilascio della patente nautica e segnatamente di non aver riportato condanne a pena detentiva superiore ad anni tre.

La Corte d’Appello di Palermo riduceva la pena.

Ricorre il difensore, denunciando vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte di merito ha dettagliatamente ed ineccepibilmente significato che il modulo compilato dal prevenuto recava la dicitura di dichiarazione resa ai sensi della L. n. 445 del 2000, con l’avvertenza delle sanzioni penali cui sarebbe andato incontro ove avesse reso false dichiarazioni e con l’espresso riferimento allo art. 6 del regolamento, recante l’esplicita previsione ostativa al rilascio della patente per i soggetti condannati a pena detentiva superiore ad anni tre. La falsa dichiarazione compiuta dall’imputato non trova giustificazione di sorta, se non nelle deduzioni affatto generiche del difensore.

Non va taciuto, infine, che il ricorso è affetto da genericità, essendo chiaramente ripetitivo di censure già esposte ed argomentatamente disattese dalla corte di merito.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna dello Z. alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *