Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2407 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza 18 novembre 2005, n. 19311, il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso l’esclusione dalle gare indette dalla Provincia di Napoli con il bando n. 02/2005 avente ad oggetto l’affidamento di vari lavori di manutenzione straordinaria di alvei, nonché avverso il conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della stessa ricorrente.

Tali provvedimenti sono stati adottati sul presupposto della non veridicità della dichiarazione resa dall’amministratore relativamente all’assenza di sentenze penali di condanna passate in cosa giudicata con il beneficio della non menzione oppure di sentenze emesse ai sensi del rito speciale di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p.

Nel dettaglio, in seguito alle verifiche volte all’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante ha riscontrato il contrasto tra la dichiarazione resa dall’amministratore della società appellante -con cui era stata attestata l’assenza tout court di condanne in sede penale- e le risultanze del certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Napoli, acquisito d’ufficio in data 7 aprile 2005 e attestante che il signor Raffaele N. ha riportato una condanna definitiva, sospensivamente condizionata, per il reato in concorso di turbata libertà degli incanti.

Avverso la indicata sentenza propone gravame la società ricorrente, ritenendo l’erroneità e chiedendo, in sua riforma, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

All’udienza del 22 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello va respinto.

Giova considerare che, a fondamento della contestata esclusione, l’Amministrazione provinciale di Napoli ha posto il dato oggettivo della non veridicità della dichiarazione resa dall’amministratore relativamente all’assenza di sentenze penali di condanne passate in cosa giudicata con il beneficio della non menzione oppure di sentenze emesse ai sensi del rito speciale di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.

Ebbene, la oggettiva non veridicità della dichiarazioni citata non può in alcun modo essere posta in discussione.

Invero, come indicato nella ricostruzione in fatto, dal certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Napoli, acquisito d’ufficio dalla stessa Amministrazione in data 7 aprile 2005, risulta che il signor R. N. ha riportato una condanna definitiva, sospensivamente condizionata, per il reato in concorso di turbata libertà degli incanti, nonostante lo stesso, nella dichiarazione resa con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, abbia attestato l’assenza di condanne penali.

Nessun rilievo può essere, del resto, assegnato alla circostanza per cui il certificato del casellario giudiziale della Procura di Santa Maria Capua Vetere del 4 novembre 2004 – allegato alla documentazione esibita in sede di gara – fosse negativo, atteso che, tra gli obblighi di gara, vi era quello di indicare la mancanza di condanne penali definitive, anche se riportate ai sensi dell’art. 444 e ss c.p.p.

Incontestabile appare al Collegio, quindi, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in gara.

Ciò posto, non può essere assegnato alcun rilievo esimente o scusante alla dichiarata dissociazione che l’impresa avrebbe posto in essere con la rimozione dell’amministratore.

E’ sufficiente considerare, al riguardo, che tale assunta dissociazione -peraltro intervenuta in data 17 giugno 2005, successivamente quindi alla pubblicazione del bando e addirittura dopo che la falsità della dichiarazione è stata riscontrata dalla stazione appaltante (7 aprile 2005)- non assume alcun rilievo ove si consideri che la causa di esclusione rilevata dall’Amministrazione è quella della non veridicità della dichiarazione resa con la domanda di partecipazione, non già quella della mancanza del requisito della moralità professionale, la sola per la quale la disciplina legislativa assegna rilievo alla "dissociazionè (cfr., ora, art. 38, co. 1, lett. c), d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Per le stesse ragioni risultano infondati i motivi di appello con cui si deduce che la stazione appaltante avrebbe omesso di apprezzare l’attitudine del precedente penale sopra indicato (peraltro applicativo di pena sospensivamente condizionata) ad incidere sulla moralità professionale della società partecipante: è sufficiente ribadire, infatti, che altra è stata la ragione posta dalla stazione appaltante a fondamento della disposta esclusione.

Alla stregua delle esposte ragioni va dunque respinto il gravame.

Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2143 del 2006, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi 4.000 (quattromila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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