Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2406 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tar Lazio – Roma ha accolto in parte ricorso per esecuzione di giudicato n. 8245 del 2005, promosso in materia di trattamento economico di un segretario comunale, nei confronti dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, ed ha ordinato l’esecuzione della precedente sentenza n. 4369 del 2004.

In particolare, il Tar ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’Agenzia, anche se si tratta di fatti pregressi alla sua istituzione, in base alla considerazione che essa sarebbe subentrata nei rapporti pregressi in virtù dell’art. 34, co. 1, d.P.R. n. 465/1997.

Ha proposto appello l’Agenzia, lamentando che essa non sarebbe subentrata nei pregressi rapporti attivi e passivi facenti capo al Ministero dell’interno.

2. Il Collegio ha sottoposto alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., una questione rilevata d’ufficio, in ordine all’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.

3. Nelle more del giudizio di appello è sopravvenuto il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il cui art. 7, comma 31ter, introdotto dalla l. di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ed ha disposto che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla Agenzia.

Sul piano processuale, la circostanza che un ente pubblico, parte di un processo, venga soppresso ex lege, e le sue funzioni trasferite ad altro ente costituisce una causa di interruzione del processo (Cass., sez. I, 30 agosto 2007 n. 18306).

Tale causa interruttiva, in caso di estinzione di un ente pubblico, si applica anche nel processo amministrativo dopo l’entrata in vigore del c.p.a., che in tema di interruzione del processo rinvia integralmente al c.p.c. (art. 79, co. 2, c.p.a.), e non essendo stata riprodotta la previgente regola secondo cui la causa interruttiva per estinzione dell’ente riguardavano solo le parti private e non anche la pubblica amministrazione (art. 24, l. n. 1034/1971).

Ai sensi dell’art. 299 e dell’art. 110 c.p.c., quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Nel caso di specie, il processo è stato però proseguito da parte del Ministero dell’interno che si è costituito in giudizio.

4. Con la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse all’appello, circoscritto alla sola questione del difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, atteso che il rapporto di creditodebito deve ora ritenersi intestato al Ministero dell’interno.

Sicché, il Ministero dell’interno è comunque legittimato passivo al pagamento, vuoi a titolo originario, vuoi come successore universale nei rapporti dell’Agenzia appellante.

E’ divenuto dunque improcedibile l’appello dell’Agenzia, cui è succeduto il Ministero dell’Interno, in quanto esso ha dedotto unicamente la legittimazione passiva del medesimo Ministero nel giudizio di primo grado.

5. Le spese del secondo grado di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1834 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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