Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il PG presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il gip del Tribunale di Bergamo ha dichiarato ndp nei confronti di D.A. in ordine ai delitti di cui agli artt. 594 e 612 c.p., siccome estinti per remissione di querela, a seguito della mancata comparizione della p.o. alla udienza dibattimentale.

Il ricorso è fondato.

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m., D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 28, la mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita di querela non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, (S.U. 30.10.08, n.46088, Pm in proc. Viele, rv 241357).

La sola eccezione a siffatto principio, prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, concerne l’ipotesi, che qui non ricorre, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato dalla p.o..

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Bergamo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Bergamo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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