Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15765

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di Avellino del primo luglio 2009, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.G. e B.A. in ordine ai reati di concorso in ingiurie e minacce in danno di D.V. E., per remissione tacita della querela, arguita dalla mancata comparizione all’udienza da parte di quest’ultima, nonostante la notificazione di apposito avviso, con cui la si era resa edotta che ove non fosse comparsa all’udienza, alla sua assenza sarebbe stato attribuito il valore di espressione tacita di volontà remittente.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto alla luce di quanto avevano stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 15.12.2008 – Viele – Rv 241357.

Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenute le Sezioni Unite, seguite da costante e consolidato orientamento successivo, ai sensi dell’art. 152 c.p. può essere tacita solo la remissione extraprocessuale, mentre nel corso del processo, come nel caso di specie, la remissione deve essere espressa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *