Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 318 Autolinee urbane

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al T.A.R. di Palermo, l’Azienda Municipale dei Trasporti di Catania (A.M.T.) impugnava il decreto n. 93 in data 22 febbraio 2008 dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, avente ad oggetto la "conferma dei costi economici standardizzati per le autolinee", nonché tutti gli atti dipendenti e conseguenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

Premetteva l’A.M.T. che con l’art. 2 della L.R. n. 9/1992 era stato esteso anche ai servizi di trasporto urbano ed extraurbano gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private, il regime delle disposizioni di cui all’art. 21 L.R. n. 68/1981. Tale ultima disposizione prevedeva, in particolare, il riconoscimento per i portatori di handicap del diritto di poter usufruire gratuitamente dei servizi di trasporto gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.). La materia era inoltre fatta oggetto di specifica circolare, n. 5871 del 5 luglio 1993, del predetto Assessorato regionale.

Ciò posto, l’Azienda ricorrente assumeva di aver garantito sin dal 1995 il trasporto gratuito dei disabili, fornendo di anno in anno i relativi dati all’Assessorato. Detto servizio avrebbe negli anni assunto una cospicua rilevanza, rappresentando circa il 12% del trasportato.

Con circolare del 23 dicembre 1998, l’Assessorato rappresentava che la L.R. n. 2/92 non comportava alcun onere finanziario a carico della Regione per il rilascio delle tessere di libera circolazione per i soggetti portatori di handicap. Inoltre, per quanto concerne l’eventuale introduzione di un correttivo sui costi economici sopportati dalle singole Aziende di trasporto pubblico locale, il medesimo si rimetteva alle determinazioni assunte in seno alla Conferenza di servizi del 12 novembre 1998, nel cui ambito si era ritenuta non praticabile l’ipotesi in narrativa.

Veniva quindi emanato il D.A. 16 febbraio 1999, avverso il quale era interposto ricorso della stessa A.M.T., deciso con sentenza T.A.R. 4394/05, che lo accoglieva annullando il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di motivazione. Passata in giudicato detta sentenza, per mancata proposizione di appello, e perdurando l’inottemperanza della P.A. alla stessa, malgrado la notifica di atto di diffida, veniva quindi proposto ricorso per esecuzione di giudicato, deciso con sentenza 3407/07.

Il commissario nominato tuttavia non poneva in essere alcuna attività in via sostitutiva, siccome la Regione comunicava l’avvenuto adempimento alla prefata sentenza tramite l’adozione del nuovo decreto n. 93/serv. 1 del 22 febbraio 2008, impugnato in prime cure per violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il ricorso è stato rigettato, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure dedotte, senza però fare applicazione della regola della soccombenza circa le spese del giudizio, data la complessità della questione dedotta e l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

3. L’Azienda municipale catanese dei trasporti ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo per l’annullamento del provvedimento assessoriale e quindi per la riforma della sentenza impugnata.

4. L’Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, non senza aver eccepito preliminarmente la tardività, sotto più profili, dell’appello medesimo.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

5. L’appello va in effetti dichiarato irricevibile per tardività.

La sentenza impugnata risulta notificata all’odierna appellante in data 18 settembre 2009, nel domicilio eletto, che è rimasto inconfutabilmente tale (il mutamento di domicilio non può ricavarsi da un mero atto di delega a partecipare all’udienza), mentre l’appello risulta notificato solo a partire dall’8 ottobre 2010.

Ciò posto, l’appello è tardivo, e questo, in verità, non solo applicando il regime decadenziale ordinario, o quello che era previsto dall’art. 23-bis L. n. 1034/71 (ove ritenuto applicabile alla fattispecie), bensì anche a voler considerare il termine "lungo", decorrente dalla pubblicazione della sentenza stessa, ridotto a mesi sei dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/09 (già in vigore alla data della pubblicazione della decisione impugnata), che sul punto ha modificato l’art. 327, primo comma, c.p.c. (riduzione che è stata poi recepita nel nuovo Codice del processo amministrativo, all’art. 92, comma 3).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è, in ogni caso, affetto da tardività.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la declaratoria.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile per tardività il ricorso in appello in epigrafe.

Condanna l’Azienda appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione regionale, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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