Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.F., ritenuto con doppia conforme responsabile del reato di omesso versamento nel termine di dieci giorni della cauzione impostagli con il provvedimento che l’aveva sottoposto a misura di prevenzione, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 2 febbraio 2010, deducendone la nullità per difetto di motivazione sui presupposti costitutivi del reato, atteso che a suo avviso la corte territoriale avrebbe dovuto disporre opportuni accertamenti sulle sue condizioni economiche, che non gli avevano consentito di effettuare il pagamento, sebbene vi fosse un riscontro oggettivo dello stato di indigenza in cui a suo dire versava, costituito dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in molti dei procedimenti penali cui era stato sottoposto.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che, come ha del resto correttamente osservato la corte territoriale, grava sull’imputato l’onere di provare o allegare i fatti che avrebbero impedito il pagamento della cauzione, onere che non può dirsi assolto con l’apodittica affermazione di versare in istato di indigenza (Sez. 6, n. 36312 del 19 ottobre 2006 Rv 235278; Sez. 5, n. 39025 dell’11 luglio 2008 Rv 242325).

Nel caso di specie, come riferisce la sentenza impugnata, gli accertamenti istruttori che il ricorrente aveva proposto non erano decisivi, atteso che il suo coinvolgimento in attività di traffico di sostanze stupefacenti implica la disponibilità di mezzi economici, ancorchè di provenienza illecita, e del resto non aveva chiesto al giudice della misura di prevenzione nè la revoca della cauzione, nè la sua rateizzazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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