Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15762 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, confermativa di quella del Tribunale di Siracusa, con la quale è stato condannato per il delitto di cui all’art. 479 c.p., avendo falsamente affermato in un processo verbale di sopraluogo, redatto nella qualità di funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale, che erano state eliminate alcune differenze di altezza dei muretti.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la valutazione del compendio testimoniale: il geometra R. non ha mai fornito "il dato di partenza documentale e il dato finale reale, della cui divergenza dovrebbero cogliersi le differenze". La S., poi, si limita a prendere atto di quanto compiuto dal primo.

La Corte di merito sarebbe incorsa in travisamento, quando ritiene che i muretti di confine tra i lotti e il muro all’interno del quale passano i cavi siano "elementi di urbanizzazione primaria". Donde l’irrilevanza delle eventuali divergenze fra la realtà e quanto attestato.

– Ci si duole, infine, del diniego di rinnovazione della istruzione dibattimentale, mediante l’espletamento di perizia tecnica.

– Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondata è l’ultima doglianza, posto che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto eccezionale, che si giustifica non sulla base dell’incidenza che la prova avrebbe sul processo a parere della parte, bensì in relazione alla rigorosa valutazione dell’indispensabilità della rinnovazione ai fini della decisione, sicchè il diniego del giudice di secondo grado si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (giurisprudenza pacifica).

– Chiaramente ultroneo è il rilievo inerente la natura di opera di urbanizzazione primaria attribuita a taluni muretti esistenti "in loco", ove si consideri che l’addebito gravato afferisce ad un dato fattuale incontrovertibile, che prescinde da ogni particolare qualificazione dei manufatti in parola sotto il profilo urbanistico.

– Manifestamente infondata, infine, appare la censura riguardante la pretesa carenza dell’operato del R., atteso che con l’accertamento operato nel luglio del ’97 si è potuto stabilire che le differenze di altezza dei muretti di cemento costruiti tra il fondo del P. ed i lotti 6, 7 e 8 del piano di lottizzazione – oggetto di constatazione da parte dell’UTC nelle date del 17 maggio e del 21 novembre 1994, non erano state eliminate.

La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del C. alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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