Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 315 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui l’odierna ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza 19 settembre 2007, n. 1457, resa dal medesimo Tribunale amministrativo di Catania, sezione seconda.

2. Con detta sentenza, in particolare, il T.A.R. adito sanciva il diritto dell’odierna reclamante alla restituzione di terreni illegittimamente occupati dal Comune intimato per la realizzazione di un campo sportivo polivalente, ordinando altresì la riconsegna dell’area e accogliendo l’istanza risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima.

3. Ma con la sentenza in questa sede impugnata, il medesimo T.A.R., in sede di giudizio per l’esecuzione del giudicato, aderendo alla difesa del Comune di Portopalo di Capo Passero, che aveva dedotto e documentato che i terreni in contrada (…) dei quali la Capopassero s.r.l. pretendeva la restituzione in forza della sentenza n 1457/2007, risultavano di proprietà di diversa società, la "Capopassero S.p.A. Industria Turistica Alberghiera Sicilia", non risultando in definitiva documentalmente provato che i terreni di cui si discuteva e dei quali si chiedeva la restituzione fossero di proprietà della società ricorrente, dichiarava il ricorso inammissibile, anche se con compensazione delle spese di giudizio, data la complessità delle questioni trattate.

4. La Capopassero s.r.l. ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando che la titolarità delle aree in questione era stata già oggetto di accertamento, in sede di piena cognizione di merito, nella citata sentenza n. 1457/07 (mai impugnata dal Comune e passata in giudicato), ed affermando che ormai era chiarito e comprovato che trattavasi di diverse denominazioni del medesimo soggetto giuridico, da sempre identificato dal medesimo codice fiscale, ed attualmente denominato Capopassero s.r.l.

Ha dunque concluso per l’accoglimento dell’appello e quindi per la riforma dell’impugnata sentenza e, conseguentemente, per l’accoglimento delle domande originariamente proposte: statuizione, quindi, dell’obbligo del Comune intimato di dare esecuzione alla sentenza n. 1457/07, assegnazione di un termine per provvedere e nomina, per l’ipotesi di persistente inadempienza, di un Commissario ad acta.

La parte ricorrente ha depositato, altresì, memoria e documenti.

5. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

7. L’appello, che è chiaramente ammissibile per le questioni cognitorie trattate ed alla luce anche, non da ultimo, del taglio definitivamente dato allo strumento di gravame dal nuovo codice del processo amministrativo (che sembra chiaramente optare per la generale appellabilità delle sentenze di ottemperanza), e che è da decidersi peraltro in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, commi 3 e 8, c.p.a., merita accoglimento, non potendosi condividere l’impostazione argomentativa dei primi Giudici, sotto entrambi i profili dedotti dall’appellante.

8. Rilevano, infatti, i seguenti elementi essenziali:

a) in sede esecutiva di un giudicato il vaglio cognitivo del Giudice è ampio ma è sempre circoscritto alla conformazione dell’attività amministrativa al riconoscimento del bene della vita che è già avvenuto nella cosa giudicata.

Orbene non può dirsi che il Tribunale territoriale di merito non abbia già affrontato, seppur non esplicitamente, la questione della condizione soggettiva dell’originaria ricorrente, odierna reclamante, ad ottenere essa stessa, nella sua condizione giuridica e denominazione, coincidenti con le attuali, la restituzione dei beni immobiliari reclamati;

b) ma vi è di più: sussistono, in effetti, gli elementi documentali che dimostrano che vi è unicità e continuità tra i soggetti in questione, alla stregua della variazione di denominazione di un unico soggetto giuridico, come tale identificato dal medesimo codice fiscale.

Non risulta esistere, dunque, una società "Capopassero Industria Turistico Alberghiera S.p.A." diversa dalla "Capopassero S.p.A." ed oggi, a sua volta, dalla "Capopassero s.r.l.": il tutto è avvalorato dalla certificazione notarile prodotta, e dalla documentazione assembleare, seppur inizialmente carente in ordine agli immobili di proprietà, nonché dalla visura camerale storica della società medesima.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va dunque accolto e per l’effetto deve dichiararsi l’obbligo del Comune intimato di procedere alla restituzione delle aree in argomento ed al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione abusiva, nei termini e con le modalità stabilite dalla sentenza n. 1457/07.

L’adempimento deve avvenire entro giorni novanta dalla notificazione, o previa comunicazione, della presente decisione, con riserva di nominare, in caso di perdurante inadempienza, apposito Commissario ad acta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Spese compensate anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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