Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 314 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui si chiede la revocazione e/o, ove occorra, la correzione, in epigrafe indicata, questo Consiglio di Giustizia, accogliendo il ricorso per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla decisione di ricorso straordinario (D.P.R.S. 17 gennaio 2007, n. 22), proposti entrambi dall’odierna intimata, si è pronunziato circa il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi 1, 4 e 6 della L.R. n. 19/1991 e dall’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre agli accessori secondo legge.

In particolare, il Consiglio di Giustizia, nell’accogliere detto ricorso (ritenuto ammissibile per consolidata giurisprudenza), ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere le "dovute differenze economiche" a decorrere dal 1 luglio 1988, con nomina, in caso di inerzia, di apposito Commissario ad acta, e ribadendo, nel corpo del dispositivo, che andava "rideterminato il maggior trattamento economico dovuto alla odierna ricorrente".

2. Con il ricorso in trattazione, l’Amministrazione regionale segnala che l’oggetto della doglianza originaria era, invece, la mancata restituzione, da parte dell’Amministrazione, delle somme già versate dalla ricorrente stessa a titolo di riscatto dei servizi pre-ruolo.

Nulla a che fare, dunque, con pretese (mai azionate) a differenze economiche dovute a titolo di incrementi stipendiali.

Di qui la necessità di procedere alla revocazione o, se del caso, alla correzione della sentenza di ottemperanza in argomento.

3. L’originaria ricorrente si è costituita in giudizio ed ha aderito alla richiesta di revocazione e/o correzione della decisione n. 509/10, limitatamente alla parte in cui è stato erroneamente riconosciuto il diritto ai benefici economici a titolo di incrementi stipendiali, ex art. 5 L.R. n. 19/91 ed art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993.

4. Il ricorso per revocazione (non sussistono gli estremi per una mera correzione di errore materiale), sussistendone i presupposti di ammissibilità, atteso l’errore di fatto integratosi, merita accoglimento e pertanto la disposizione esecutiva di cui all’impugnata sentenza va limitata alla restituzione delle somme versate a titolo di riscatto dei servizi citati.

Nei suddetti limiti va accolto il ricorso in epigrafe.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per revocazione in epigrafe, nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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